Società tra Professionisti e forfettario
Il contribuente con quota di minoranza, se non esercita un controllo di fatto oppure non ha una quota di partecipazione qualificata (quota >= al 25%) su una società fra professionisti può applicare il regime forfettario: interpello Entrate.
La causa di esclusione dal regime forfettario relativa a partecipazioni di controllo di una srl o associazione in partecipazione non scatta nel caso in cui ci siano quote di minoranza, o rapporti economici che non comportino una situazione di controllo di fatto. La precisazione viene fornita dall’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 501/2019.
Come cambia il regime forfettario dal 2020 6 Novembre 2019 Il caso riguarda un contribuente che ha applicato il regime forfettario pur partecipando a una STP, società fra professionisti, con una quota del 9%, quindi ampiamente di minoranza, e un apporto lavorativo che corrisponde a circa il 40% del fatturato della società.
In questo caso, specifica il Fisco, non c’è incompatibilità con l’applicazione del regime forfettario, perché non scatta la causa ostativa prevista dalla lettera d del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014.
Si tratta della norma in base alla quale non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.
La circolare 9/2019 ha chiarito che la causa di esclusione sopra esposta prevede che si verifichino entrambi i seguenti elementi:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Regime Forfettario 2019: il vincolo del controllo societario 17 Gennaio 2019 Nel caso in oggetto, non si verifica la prima condizione, perché la partecipazione del 9% non comporta nessun controllo o influenza dominante.
Per quanto riguarda l’attività lavorativa svolta, in base alla quale come detto il contribuente ha fatturato somme corrispondenti al 40% dei ricavi della STP, non è da escludere che questo possa rappresentare un «controllo di fatto».
Però, la circostanza «richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello, poiché non è in alcun modo valutabile la struttura dei rapporti economici della costituenda STP». In ogni caso, in linea generale, se questo non succede (cioè, non c’è un controllo di fatto), il contribuente può applicare il regime forfettario.