Credito Imposta sanificazione ambienti di lavoro
L’emergenza da COVID-19 ha indotto le imprese e i sindacati a siglare un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Nel documento sono previste specifiche misure per la pulizia e la sanificazione dei predetti ambienti. In particolare, è previsto che:
- l’impresa assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti luoghi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione;
- l’impresa garantisca la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
NOTA BENE l’attuazione di tali disposizioni comporta per l’azienda ulteriori voci di costo che, vista la situazione di particolare difficoltà, gravano maggiormente sull’assetto economico della stessa.
Come indicato nella citata Circolare n. 5443a causa della possibile sopravvenienza del virus nel luogo in cui si opera, tutti gli ambienti devono essere sottoposti alla completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati, e per la decontaminazione è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1 per cento.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine filtranti FFP2 o FFP3, protezioni facciali, guanti monouso, impermeabili monouso a maniche lunghe. Tutti le protezioni devono successivamente essere smaltite come materiale potenzialmente infetto di categoria B.
Pertanto, al fine di supportare e incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’articolo 64 del D.L in commento, riconosce per il periodo d’imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Soggetti beneficiari → Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
Periodo d’imposta → 2020 Ammontare del credito spettante → 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate
Limite massimo → 20.000 euro
Esempio
La società CG s.r.l., è un Supermercato (codice ATECO 47.11.20) e per la sanificazione dell’impresa e la messa in sicurezza dei dipendenti ha sostenuto spese per 2.000,00 euro. Potrà beneficiare del credito d’imposta pari a 1.000,00 euro (2.000 * 50 %), purché le menzionate spese siano documentate.
NOTA BENE – I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta verranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore D.L “Cura Italia” (17 marzo 2020).