CIG in deroga e contributi figurativi – COVID-19
I contributi previsti in caso di cassa integrazione con particolare riferimento dalle forme di ammortizzatore sociale previste dal Decreto CuraItalia.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd.decreto “CuraItalia” o decreto “#IoRestoACasa“), il Governo italiano ha introdotto diverse misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.Tra gli aiuti previsti per far fronte all’emergenza epidemiologica, il decreto ha allargato la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, includendo gli eventi strettamente correlati all’emergenza COVID-19.
In particolare il decreto concede a Regioni e Province autonome la possibilità di riconoscere la cassa integrazione in deroga, per massimo 9 settimane, ai datori di lavoro del privato (compresi agricoltura, pesca, terzo settore ed enti religiosi) esclusi da CIG e CIGS. Un trattamento aggiuntivo rispetto a quello della durata massima di 13 settimane già concesso in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il decreto n. 9/2020.
Ma come cosa accade ai contributi a fini pensionistici, nel periodo in cui si usufruisce della cassa integrazione?
Contributi in cassa integrazione
I periodi di cassa integrazione sono coperti da contribuzione figurativa, quindi, il lavoratore continua a maturare la pensione. Esistono specifiche eccezioni stabilite specificatamente per i singoli strumenti che vengono attivati.
CIGO e CIGS e CIGD: differenze 2 Aprile 2020 Per quanto riguarda le diverse forme di ammortizzatore sociale previste per rispondere all’emergenza Coronavirus, come la CIG in deroga, il dl 18/2020 prevede la contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto a pensione sia per il suo calcolo.
All’articolo 22 si legge infatti:
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Questi contributi vengono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi e sono validi sia per raggiungere l’anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione che ai fini della misura, facendo crescere l’importo dell’assegno previdenziale.