Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero
Il soggetto che abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
È quanto emerge dalla Risposta n. 307 dell’Agenzia delle Entrate del 3 settembre 2020, che ha fornito chiarimenti relativi agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero.
Il quesito – L’istante, un cittadino straniero, dichiara di essere un ricercatore che, dal 1° gennaio 2020, si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinato di tipo B” presso un’università italiana. Egli precisa di aver completato il dottorato nel suo Paese natìo e poi di aver lavorato come ricercatore per 34 mesi prima, e 26 mesi dopo, in due Paesi europei.
In virtù della situazione sopra prospettata, il ricercatore istante chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del DL n. 78/2010, considerando che non ha mai avuto
la residenza in Italia e che è in Italia per la prima volta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Il Fisco ricorda dapprima che, il richiamato articolo 44, il quale disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, è stato oggetto di modifiche normative. Queste ultime sono state operate dall’articolo 5 del D.L. n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito dalla Legge n. 58/2019, trovando applicazione, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del D.L. n. 34/2019, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in questione e, quindi, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
Chiarita, quindi, l’entrata in vigore delle modifiche normative apportate per quanto concerne il trasferimento della residenza in Italia, occorre ricordare quanto disposto dal citato articolo 44, al comma 1, ossia che «ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Le suddette disposizioni, dispone il successivo comma 3 dell’articolo 44, si applicano «nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Ulteriori precisazioni sul tema, come evidenziato nel parere, sono pervenuti per effetto della Circolare n. 17/E del maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in merito ai requisiti soggettivi, ha osservato che, in base a quanto disposto dal menzionato articolo 44, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione Finanziaria, nel parere in commento, sottolinea che, una condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in questione, tra le altre, è rappresentata dal fatto che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto concerne il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato – evidenzia il Fisco – la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del Codice Civile.
Essendo le condizioni sopra indicate tra loro alternative, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Il Fisco richiama nuovamente la Circolare n. 17/E del 2017 nella parte in cui è stato chiarito che, per integrare il requisito dell’attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso un’università o un centro di ricerca, pubblico o privato, mentre, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia, non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente che, per l’attività di ricerca, può essere un’università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Concludendo, in merito alla fattispecie in esame, le Entrate, nel presupposto che l’istante abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, ritengono che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina di riferimento, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, così come previsto dallo suddetto articolo 44 al comma 3.