Il quadro di sintesi dei crediti d’imposta nella Legge di Bilancio 2021
La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di nuovi.
Di seguito si offre una panoramica dei principali crediti d’imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021:
Quadro di sintesi dei principali crediti d’imposta ex Legge di Bilancio 2021 | |
Credito d’imposta cuochi professionisti | L’articolo 1, commi 117–123, L. 178/2020 attribuisce ai cuochi professionisti, impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, un credito d’imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021: acquisto di beni strumentali durevoli; partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. |
Credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole | L’articolo 1, comma 131, L. 178/2020, estende il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014 previsto per il sostegno del made in Italy, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento dell’e-commerce. Il credito d’imposta è pari al 40% degli investimenti effettuati dal 2021 al 2023. |
Credito d’imposta Mezzogiorno | L’articolo 1, commi 171–172, L. 178/2020 contiene la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
Credito d’imposta R&S potenziato nelle aree del Mezzogiorno | L’articolo 1, commi 185–187, L. 178/2020 proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive ivi ubicate di cui all’articolo 244 D.L. 34/2020: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020: 25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese. Restano escluse dalla maggiorazione, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, le attività di R&S nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. |
Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI” | L’articolo 1, commi da 219 a 226, L. 178/2020, inserito nel corso dell’esame della Legge di Bilancio 2021 alla Camera dei deputati, introducono un credito d’imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, che: vengano detenuti per almeno 5 anni il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite. Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. |
Credito d’imposta quotazione Pmi | L’articolo 1, comma 230, L. 178/2020, proroga al 31.12.2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, istituito dall’articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, prevedendo un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022. Il credito d’imposta ammonta: al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni fino a un massimo di 500.000 euro. |
Crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese | L’articolo 1, commi 263–264, L. 178/2020, reca modifiche ai requisiti di accesso alle misure previste per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni introdotte dall’articolo 26 D.L. 34/2020 e la proroga al 30.06.2021 del termine di esecuzione dell’aumento di capitale, con esclusione dell’agevolazione consistente nel credito di imposta per conferimenti in denaro volti all’aumento del capitale sociale. |
Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali | L’articolo 1, commi 536–539, L. 178/2020, prevede un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al: 100% per le piccole e micro imprese; 90% per le medie imprese; 80% per le grandi imprese. Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. |
Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi | L’articolo 1, comma 583, lett. d), L. 178/2020 prevede l’innalzamento dell’aliquota massima del credito d’imposta ex articolo 19 L. 220/2016, riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, dal 30% al 40%. |
Credito d’imposta locazioni | L’articolo 1, comma 602, L. 178/2020 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dall’articolo 28 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e ss.mm.ii., alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021, in luogo dell’originario termine del 31.12.2020. |
Credito d’imposta investimenti in pubblicità | L’articolo 1, comma 608, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, in continuità col regime speciale introdotto per il 2020: credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati; tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui. |
Tax credit edicole | L’articolo 1, comma 609, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit edicole). Il credito d’imposta si applica alle condizioni e con le modalità previste per il 2020 dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (estensione del limite di credito a 4.000 euro per beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro. |
Credito d’imposta testate edite in formato digitale | L’articolo 1, comma 610, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per i servizi digitali introdotto dall’articolo 190 D.L. 34/2020. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. La misura è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. |
Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike | L’articolo 1, commi 698 e 699, L. 178/2020 introduce, a favore delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita. Il credito d’imposta spetta: nella misura massima del 30% delle spese fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021. |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali | L’articolo 1, commi 1051–1063, L. 178/2020, introduce una disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023. Le principali novità della disciplina innovata sono: potenziamento delle aliquote agevolative; aumento dei massimali di spesa ammissibili; ampliamento dell’ambito applicativo; accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo; ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021); accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione. Tipologia di bene Periodo di effettuazione investimento Aliquote e tetti di spesa complessivi Beni materiali e immateriali ordinari 2021 10% 15% smart working Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale) 2022 6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale) Beni materiali 4.0 2021 – 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 2022 – 40% fino a 2,5 milioni di euro – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 Beni immateriali 4.0 2021/2022 20% fino a 1 milione di euro |
Credito d’imposta R&S&I&D | L’articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta, modifiche intese a chiarirne l’ambito applicativo e introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Le aliquote e i limiti di credito d’imposta sono così potenziati: 20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&S; 15% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green; 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT; 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design. |
Credito d’imposta formazione 4.0 | L’articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017. È previsto l’ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci: spese del personale relative ai formatori; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti; spese per servizi di consulenza connessi alla formazione; spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali strettamente inerenti. Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati: 50% entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese; 40% entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese; 30% entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese. |
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile | L’articolo 1, commi 1087 e 1089, L. 178/2020, introduce un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore: per le persone fisiche esercenti attività economica a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale; per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022. |
Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro | L’articolo 1, commi 1098–1100, L. 178/2020, anticipa il termine di utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, disponendone la fruizione dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e fissandone il termine per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito al 30.06.2021. |