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Bonus Welfare 600 euro per il 2022

Bonus ai dipendenti fino a 600 euro esentasse anche per bollette e utenze domestiche: regole Agenzia Entrate sulla disciplina del welfare aziendale.

I fringe benefit del decreto Aiuti-bis possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n 35 del 4 novembre 2022 con cui sono state fornite le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Con il decreto Aiuti-bis è stato innalzato per il 2022 fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Publicate le istruzioni per i datori di lavoro che concedono ai dipendenti somme o rimborsi per compensare i rincari nelle bollette: con la circolare 35/E l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina del welfare aziendale, che per quest’anno (come disposto dall’Articolo 12 del DL 115/2022) prevede anche il cosiddetto Bonus 600 euro in busta paga.

Vediamo come funziona ed i nuovi chiarimenti.

Indice

  1. Bonus Welfare aziendale fino a 600 euro
  2. Fringe benefit: ammesse le bollette di casa 
  3. Esenzione fiscale ai familiari
  4. Cumulabilità con il bonus carburante 2022

Bonus Welfare aziendale fino a 600 euro

Il decreto Aiuti-bis, per il solo 2022, ha portato fino a 600 euro (dagli ordinari 258,23 euro) il limite massimo entro il quale è possibile concedere ai dipendenti beni e servizi esentasse includendovi anche dei bonus in denaro in compensazione del pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas). Il periodo temporale di riferimento è quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ma è permesso corrispondere i fringe benefit entro il giorno 12 gennaio dell’anno successivo).

In base alla nuova circolare, se in sede di conguaglio il valore dei benefit concessi risulti superiori a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

Fringe benefit: ammesse le bollette di casa 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit anche le somme corrispondenti a quanto pagato per le bollette relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano anche quelle intestate al condominio (ad esempio la bolletta idrica o del riscaldamento centralizzato) per le quali è prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (proprietario oppure anche solo locatario) o dei propri coniuge e familiari.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

NB: Le somme erogate nel 2022 (o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

Il datore di lavoro acquisisce la documentazione che attesta la spesa (bollette, ricevute, ecc.) oppure una auto-dichiarazione da cui emergano le condizioni che danno accesso alla compensazione della spesa per le bollette (intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo, attestazione che spese non sono già rimborsate, ecc.).

Esenzione fiscale ai familiari

Questi benefit sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che quelli assimilati. Rientrano tra i fringe benefit 2022 anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Cumulabilità con il bonus carburante 2022

Per l’anno d’imposta in corso, i beni e servizi concedibili sono sia quelli rientranti nella soglia maggiorata di 600 euro (buoni spesa, buoni benzina, rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas) sia i buoni benzina fino a 200 euro erogabili per il 2022, anche al posto dei premi di risultato).

Considerato che il bonus carburante rientra nel quadro delle regole di tassazione ordinaria dei fringe benefit, se nel complesso delle due tipologie di bonus si supera il tetto massimo (distinto per ciaascuna categoria), l’intera quota diventa imponibile con regole ordinarie:

qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

A chi si applica

La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Visto che la nuova normativa richiama la disciplina dettata dal predetto comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito oggettivo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:

– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Il superamento del limite massimo

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Quali rapporti con il bonus carburante

Il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.