Accesso credito d’imposta ZES UNICA Mezzogiorno
Occorre fare molta attenzione alla tipologia di investimenti che potranno beneficiare della misura, poiché verranno ammessi solo quelli che rispetteranno le caratteristiche possedute da un “progetto di investimento iniziale” come chiaramente definito da un Regolamento UE.
Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
- ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Manca solo un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca modello, istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione e, dal prossimo 12.06.2024, si aprirà la finestra temporale, aperta fino al 12.07.2024, per accedere al credito d’imposta relativo agli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno.
A dare il via all’operazione tax credit è stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 21.05.2024 del D.M. 17.05.2024 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR.
Il decreto è attuativo delle misure disposte dal D.L. 19.09.2023, n. 124 (Decreto Sud) che, oltre a realizzare una ZES unica per il Mezzogiorno in sostituzione delle 8 già esistenti, nella quale agli imprenditori vengono riservate speciali condizioni operative, dispone anche l’istituzione di un credito d’imposta a favore degli investimenti che vi si realizzano.
Onde evitare equivoci e, soprattutto, abusi, l’art 3 del decreto ribadisce la natura degli investimenti ammissibili al beneficio, chiarendo che questi debbano “far parte di un progetto di investimento iniziale”, come definito dal Regolamento della Commissione UE n. 651/2014, realizzati dal 1.01.2024 al 15.11.2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della Regione Abruzzo.
Non tutti gli investimenti effettuabili consentono dunque di poter accedere al credito d’imposta in quanto, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della Commissione UE n. 651/2014, l’investimento iniziale viene così definito:
- investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento;
- l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale. L’investimento di sostituzione non costituisce, pertanto, un investimento iniziale.
Nel rispetto di tali tipologie di investimento le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta che varia dal 15 al 60% delle spese sostenute, a seconda della localizzazione e della dimensione delle imprese in virtù di quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Tuttavia, poiché lo stanziamento dei fondi necessari al sostegno della misura agevolativa ammonta a 1,8 miliardi di euro, il tax credit effettivamente fruibile dalla singola impresa verrà determinato sulla base della percentuale fissata dall’Agenzia delle Entrate dopo aver calcolato il rapporto tra lo stanziamento predetto e l’importo totale dei crediti richiesti.