Decontribuzione edilizia 2017
Disciplina e istruzioni operative per la decontribuzione edilizia 2017
Con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, anche per l’anno 2017, la riduzione, nella misura dell’11,50 per cento, della contribuzione assistenziale e previdenziale per il settore edile. Ecco le istruzioni operative per usufruire del beneficio.
A seguito della definizione dell’agevolazione, l’Inps, con la propria Circolare del 1° settembre 2017, n. 129, ha fornito le istruzioni operative per il godimento della suddetta riduzione contributiva, a favore delle imprese dell’edilizia.
Nel dettaglio, il suddetto beneficio è attribuito, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, ai datori di lavoro classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’agevolazione, consistente in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, si applicherà ai soli operai occupati per 40 ore settimanali, senza però incidere sulla contribuzione, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, prevista dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva;
- rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).
In aggiunta, viene chiarito che la riduzione contributiva non spetta:
- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo;
- in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario, conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017 e l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso, tuttavia, lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.
Diversamente, nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Si specifica, infine, che i datori di lavoro, che dovranno fruire del beneficio entro il 16 gennaio 2018, potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.