ACE Innovativa 2021, Credito Imposta del 15% cedibile
Per l’invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo alla c.d. “ACE innovativa”, prevista dal Decreto Sostegni bis, si parte dal 20 novembre 2021 e ci sarà tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021. E’ quanto prevede un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, oltre ad approvare la modulistica e le relative istruzioni, definisce le modalità attuative per la cessione del credito.
Diventa operativa una norma agevolativa introdotta dal Decreto Sostegni bis. Si tratta della c.d. “ACE innovativa” che consiste, sostanzialmente, in un aumento al 15% del rendimento nozionale applicabile nel 2021 rispetto all’ordinario 1,3% (art. 19 D.L. n. 73/2021).
Si ricorda che l’ACE spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell’importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale.
A tale base si moltiplica un’aliquota percentuale, che, come accennato, è stata oggetto di modifiche con il Decreto Sostegni bis. Inoltre, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui sopra, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale come sopra individuato, le aliquote IRPEF e IRES (rispettivamente artt. 11 e 77, D.P.R. n. 917/1986), in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Infatti, la norma prevede che i soggetti avente i requisiti stabiliti dalla norma, comunicano all’Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%.
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui all’art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Per rendere pienamente operativa tale possibilità, l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità e i termini per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, approvando la modulistica da utilizzare. Con lo stesso provvedimento sono state anche stabilite le modalità per la cessione del credito.
Modalità e termini per l’invio della comunicazione
L’istanza, redatta sull’apposita modulistica approvata con il provvedimento, va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Come di consueto, entro 5 giorni viene rilasciata la ricevuta che ne attesta l’esito positivo dell’invio oppure lo scarto dell’istanza.
Si può inviare l’istanza a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022). Pertanto, salvo eventuali proroghe, il termine ultimo per l’invio, se si tratta di soggetti “solari”, è fissato al 30 novembre 2022. Da notare che nel provvedimento viene precisato che, poiché la comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi di capitale proprio, in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni senza indicare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.
Come utilizzare il credito d’imposta
L’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. In caso di esito positivo, il credito d’imposta, autorizzato dalle Entrate, può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Come detto, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, esclusivamente con F24 telematico, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato.
Cessione del credito d’imposta
In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. In tal caso, il soggetto cedente deve inviare, con modalità telematiche, la comunicazione della cessione del credito d’imposta, a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente. Da parte sua, il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto e può utilizzare il credito d’imposta “acquistato” oppure cederlo a sua volta ad un terzo.