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Assegno unico universale

A decorrere dal mese marzo 2022 trovano applicazione le novità riguardanti i benefici fiscali riconosciuti per i figli a carico.

In particolare le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono sostituite dall’Assegno unico universale (AUU) per i figli di età inferiore a 21 anni / disabili a prescindere dall’età.

Per ricevere l’Assegno unico universale il genitore / soggetto che esercita la responsabilità genitoriale deve presentare un’apposita domanda all’INPS.

L’importo spettante dipende dalla composizione del nucleo familiare, dalla situazione ISEE dello stesso e dalla presenza di peculiari situazioni (ad esempio, giovani madri, presenza di disabili, entrambi i genitori lavoratori).

Le detrazioni IRPEF per i figli a carico continuano a trovare applicazione per i figli di età pari o superiore a 21 anni, con alcune modifiche.

Con il D.Lgs. n. 230/2021 il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle “agevolazioni” fiscali previste per i figli fiscalmente a carico, disponendo:

  • l’istituzione dell’Assegno unico universale (AUU);
  • l’abrogazione delle relative detrazioni IRPEF vigenti.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dall’1.3.2022. Fino al 28.2.2022, pertanto, sono applicate le detrazioni per figli a carico come previste per il 2021. A tal fine nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate precisa che per il solo 2022 va effettuato il ragguaglio delle detrazioni spettanti nonchè delle maggiorazioni previste ai 2 mesi di vigenza delle stesse.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Assegno unico e universale è una misura che riguarda:

  • i figli a carico minorenni;
  • i figli a carico maggiorenni fino alventunesimo anno di età, solo se il figlio:
    • frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
    • svolge un tirocinio / attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
    • è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolge il servizio civile universale;
  • i figli a carico con disabilità, a prescindere dall’età .
Tale misura si sostanzia in un beneficio economico erogato mensilmente direttamente dall’INPS al soggetto che ha presentato l’apposita domanda, alla quale l’Istituto, nel proprio sito Internet, ha dedicato un’apposita Sezione nonchè il sito www.assegnounicoitalia.it dove è possibile consultare una serie di FAQ. La stessa non può essere richiesta / ricevuta dagli aventi diritto tramite il datore di lavoro ovvero nell’ambito della dichiarazione dei redditi come previsto per le detrazioni IRPEF per i figli a carico o gli assegni al nucleo familiare (ANF).

La misura è definita:

  • “unica” in quanto sostituisce 6 misure attualmente vigenti per i figli a carico: detrazioni per figli a carico, assegno al nucleo familiare (ANF) e misure legate alla natalità. Dall’1.1.2022 sono infatti abrogati il premio alla nascita e il fondo di sostegno alla natalità di cui all’art. 1, commi 348, 349 e 353, Legge n. 232/2016 e dall’1.3.2022 vengono meno gli assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili di cui all’art. 2, DL n. 69/98 e art. 4, DPR n. 797/55 e a quelli con almeno 3 figli minori di cui all’art. 65, Legge n. 448/98;
  • “universale” in quanto spetta alla generalità dei genitori / soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dal fatto che gli stessi siano lavoratori dipendenti o autonomi (commercianti, artigiani, liberi professionisti, ecc.), non lavoratori, capienti o incapienti.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Come sopra accennato l’Assegno unico universale spetta al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale verso il minore / maggiorenne fino a 21 anni alle condizioni sopra riportate / disabile, che soddisfa i requisiti previsti dall’art. 3, D.Lgs. n. 230/2021:

  • cittadinanza / permesso di soggiorno in Italia o in uno Stato UE;
  • pagamento delle imposte sui redditi in Italia.

A tal fine l’INPS nella Circolare 9.2.2022, n. 23 ha chiarito che per “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” si intende l’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10, TUIR e delle detrazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13, TUIR e che tale condizione si intende verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta;

  • residenza e domicilio in Italia, al momento della richiesta e per tutta la durata della prestazione. A tal fine il comma 1, lett. d) dell’art. 3 in esame richiede, alternativamente:
    • la residenza di durata almeno biennale anche non continuativa;
    • un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale (deve sussistere al momento della presentazione della domanda e avere una durata di almeno 6 mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima).

AMMONTARE SPETTANTE

L’importo mensile dell’Assegno unico universale è pari a:

  • € 175 per ciascun figlio minore in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell’ISEE, fino ad un importo minimo di € 50 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
  • € 85 per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell’ISEE, fino ad un importo minimo di € 25 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Ai predetti importi sono applicate delle maggiorazioni al ricorrere di specifiche situazioni come di seguito riportato:

  • € 85 per ciascun figlio successivo al secondo (dal terzo figlio in poi) in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell’ISEE, fino ad un importo minimo di € 15 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000;
  • € 105 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta “non autosufficiente”;
  • € 95 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta “con disabilità grave”;
  • € 85 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta “con disabilità media”.
  • € 80 per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età disabile;
  • € 85 per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni di età disabile a carico, in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell’ISEE, fino ad un importo minimo di € 25 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000;
  • € 20 per ciascun figlio per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • € 30 per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell’ISEE, fino ad annullarsi in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

A tal fine l’INPS ha chiarito che rilevano sia i redditi da lavoro dipendente / assimilati, sia i redditi da lavoro autonomo che d’impresa;

  • € 100 per nucleo familiare in presenza di 4 o più figli.

é infine prevista una maggiorazione transitoria (per i primi 3 anni di applicazione delle nuove disposizioni), a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 25.000 e percezione nel 2021 dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, DL n. 69/88.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come sopra accennato per ricevere l’Assegno unico universale ènecessariopresentare un’apposita domanda all’INPS, direttamente o tramite un patronato, ogni anno.

In particolare la domanda può essere presentata presso gli sportelli dell’Istituto, tramite un Patronato ovvero direttamente utilizzando l’apposita procedura disponibilie sul sito Internet dell’Istituto, dall’1.1 di ciascun anno e si riferisce al periodo compreso tra marzo dello stesso anno e febbraio dell’anno successivo.

Esclusivamente i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza non sono tenuti a presentare la predetta domanda in quanto l’AUU verrà erogato in automatico.

Per le domande presentate entro il 30.6 dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto anche per le mensilità pregresse, a decorrere dal mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dall’1.7 l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in base all’ISEE presente al momento della domanda.

Nell’ambito della domanda, oltre ai dati relativi alla composizione del nucleo familiare e alla situazione ISEE (facoltativa, considerando che se non è indicata vengono assunti i valori previsti per i richiedenti con ISEE superiore a € 40.000), è richiesta la modalità con la quale si intende ricevere quanto spettante e la ripartizione dello stesso tra i genitori / soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, come di seguito specificato.

EROGAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI

Come sopra evidenziato l’importo spettante a titolo di Assegno unico universale:

  • non può essere percepito tramite il datore di lavoro ovvero nell’ambito della dichiarazione dei redditi come previsto in passato per le detrazioni / agevolazioni che l’assegno va a sostituire, ma viene erogato direttamente dall’INPStramiteaccredito sull’IBAN indicato nella domanda ovvero bonifico domiciliato, con consegna di contanti al beneficiario della prestazione presso uno sportello postale, in base alla scelta espressa dal genitore / soggetto che esercita la responsabilità genitoriale nella domanda presentata per ricevere l’assegno.

Per i titolari di reddito di cittadinanza l’accredito avviene direttamente sulla carta di cui all’art. 5, DL n. 4/2019;

  • è erogato interamente al soggetto che ha presentato la domanda (in accordo con l’altro genitore) ovvero ripartito al 50% tra i 2 genitori (con o senza accordo con l’altro genitore).
L’art. 8, D.Lgs. n. 230/2021 dispone che l’ammontare ricevuto a titolo di Assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo.

MODIFICHE E ABROGAZIONI DELLE DETRAZIONI IRPEF PREVIGENTI

Come sopra accennato, l’Assegno unico universale va a sostituire le misure agevolative / di sostegno in precedenza previste per i figli a carico a decorrere dall’1.3.2022, tra le quali le detrazioni IRPEF previste dall’art. 12, TUIR che risulta così modificato ad opera dell’art. 10, D.Lgs. n. 230/2021.

Art. 12, TUIR
Fino al 28.2.2022Dall’1.3.2022
Comma 1, lett. c)
Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. (*)
La restante parte del comma 1 dedicato alle possibili modalità di ripartizione delle detrazioni tra i genitori non ha subito modifiche.
comma 1-bis
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. …”abrogato (**)
(*) La nuova formulazione comporta che la maggiorazione di € 15.000 è riconosciuta conteggiando soltanto i figli di età pari o superiore ai 21 anni che soddisfano le condizioni per poter fruire della detrazione e non anche quelli per i quali si fruisce dell’Assegno unico universale.
(**) Tale abrogazione comporta l’eliminazione del richiamo al comma 1-bis nei successivi commi 2 e 3 dell’art. 12, TUIR.
Merita evidenziare che le modifiche sopra esposte riguardano esclusivamente le detrazioni per i figli e non anche: le detrazioni per coniuge a carico ex art. 12, comma 1, lett. a) e b), TUIR; la detrazione per altri familiari a carico ex art. 12, comma 1, lett. d), TUIR; che pertanto continuano a trovare applicazione come in passato.

Va inoltre considerato che l’art. art. 19, comma 6, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha inserito all’art. 12 in esame il nuovo comma 4-ter.

Art. 12, nuovo comma 4-ter
“Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.

FIGLI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI

Le modifiche sopra evidenziate comportano che, a decorrere dall’1.3.2022 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di € 950 alla quale, come in passato, va applicato il rapporto (95.000 – Reddito Complessivo) / 95.000 per determinare la detrazione effettivamente spettante, fermo restando che, in presenza di più figli, l’importo di € 95.000 è incrementato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.

A tale riguardo, come sopra precisato, va evidenziato che, dall’1.3.2022, tale incremento è applicabile considerando soltanto i figli che danno diritto alla detrazione, ossia i figli per i quali non spetta l’Assegno unico universale.

Resta fermo che:

  • la detrazione spetta per i figli con un reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni e successivamente non superiore a € 2.840,51;
  • per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni in caso di assenza dell’altro genitore può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge.

Per i figli in esame va altresì considerato che dall’1.3.2022, a seguito delle abrogazioni sopra evidenziate, non è più prevista:

  • la maggiorazione di € 1.200, su base annua, in presenza di almeno 4 figli a carico;
  • la maggiorazione di € 200 per ciascun figlio prevista per i soggetti con più di 3 figli;
  • la maggiorazione di € 400 per i figli portatori di handicap (per tali figli è possibile richiedere l’Assegno unico universale a prescindere dall’età).

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni va inoltre evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, TUIR e 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 230/2021, le detrazioni fiscali di cui all’art. 12 sono cumulabili con l’Assegno unico universale eventualmente percepito.

Come sopra evidenziato, i predetti trattamenti, venendo meno dall’1.3.2022, vanno riconosciuti per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e pertanto vanno quantificati ragguagliando gli importi spettanti ai 2 mesi in cui trova ancora applicazione il “vecchio” art. 12.

Merita infine evidenziare che con specifico riferimento alla maggiorazione di € 1.200 prevista per le famiglie con almeno 4 figli, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/E specifica che, trattandosi di “bonus complessivo e unitario a beneficio delle famiglie numerose” e non di un’ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio, spetta per i mesi di gennaio e febbraio 2022 anche nel caso in cui la condizione richiesta è soddisfatta nell’anno, ma in un momento successivo al 28.2.2022. Così, ad esempio, è applicabile anche nel caso in cui il quarto figlio nasca a settembre 2022.

FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 21 ANNI

Nella citata Circolare n. 4/E l’Agenzia evidenzia che a seguito delle modifiche apportate all’art. 12, TUIR ad opera dell’art. 19, comma 6, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ed in particolare con l’introduzione del nuovo comma 4-ter sopra riportato, per i figli di età inferiore a 21 anni:

  • che, rispettando il limite reddituale stabilito al comma 2 del medesimo art. 12, sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12, TUIR;
  • che risultano non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, TUIR in tema di welfare ai sensi del quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore a 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all’art. 12, TUIR.