Assunzioni donne sgravio 100%: fino a dicembre 2021
Con il Messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021 sono state rese le istruzioni operative per la richiesta dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, di cui alla legge di Bilancio 2021.
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’incentivo spetta:
- per i contratti di assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di 18 mesi;
- per i contratti di assunzione a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi;
- nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021 fino al limite complessivo di 18 mesi (messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021).
L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Le lavoratrici agevolabili sono:
- donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di ogni età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’art.2, p.18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008, sostituito dal regolamento UE n. 651/2014;
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, autorizzato con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.
Pertanto, per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, occorrerà attendere l’esito del nuovo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021, rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020. Qualora il datore di lavoro, nel corso del 2021, abbia già trasmesso il modulo di istanza, ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, non sarà necessario effettuare ulteriori adempimenti, in quanto, la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando nell’elemento il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020.