Bonus 110%

Risparmio Energetico e Ecobonus 110%

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Realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, ridurre il rischio sismico degli edifici.
 
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godono del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari oppure con cessione del credito diretta da parte del beneficiario.

Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da ecobonus

a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
– 50mila euro per gli edifici unifamiliari;
– 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
– 30mila euro per quelli più grandi.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).

b) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Solo nei Comuni montani è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Il superbonus è calcolato su un tetto di spesa di 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nei condomìni fino a otto unità immobiliari e di 15mila euro negli edifici con più unità immobiliari.

c) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate ottirne il superbonus l’installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle.    La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche:
 – gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
– i sistemi di accumulo integratinegli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata o condivisa in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro

A patto che siano installate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) potranno essere detratti con il superbonus 110% anche le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da ecobonus

Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da ecobonus

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, godono della nuova aliquota del 110%. Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.