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Bonus Barriere Archietettoniche 75%. Anni 2023-2024-2025

Guida completa sul bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%. Interventi agevolabili, massimali detraibili e tipologia edifici. Cessione e sconto in fattura.

La legge di bilancio 2022 (234/2021)ha dato il via libera alla detrazione IRES e IRPEF al 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni per tutto il 2022. La legge di bilancio 2023 ha prorogato il bonus anche per tutto il 2023, il 2024 e il 2025.

La volontà del governo è quella di ridurre al massimo gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Ovviamente, converrebbe sfruttare il bonus barriere architettoniche come trainato del Superbonus 110% / 90%. Ma ahimè, potresti giovarti di quest’ultimo solo quale intervento trainante di un opera più ampia volta a migliorare le performance termiche o sismiche dell’edificio. Nel bonus abbattimento barriere al 75%, potresti fruirne come intervento isolato, senza dover realizzare lavori trainanti.

Requisiti degli interventi agevolabili?

Per ottenere la detrazione dovrai necessariamente realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989.

Tra questi interventi, che approfondire nel proseguo dell’articolo, abbiamo:

    • l’installazione di ascensori e/o montascale;
    • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici..);
    • la sostituzione di finiture (pavimenti antisdrucciolevoli, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
    • la realizzazione di rampe per disabili;
    • l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
    • l’adeguamento di porte, infissi esterni, cucine ecc.

Massimali detraibili e tipologia di edificio 

Art. 119-ter del DL 34/2020 introduce:

a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

Secondo la circolare del 2023, possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.Tale limite vale anche per gli uffici, negozi, capannoni ecc.

b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Vediamo un esempio. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 16 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 560.000
euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 8 (240.000 euro).

E’ agevolabile la spesa sostenuta dal proprietario della singola unità immobiliare sita in condominio, che intende fruire da solo, ad esempio, dell’ascensore installato nel vano condominiale (risposta n. 291 del 2022). Ovviamente, a seguito di delibera condominiale.

Scorrendo i massimali, sembrerebbe che non si possa accedere all’incentivo per interventi eseguiti sulle parti esclusive degli appartamenti siti in condomini, ma solo sulle porzioni comuni. Sulla questione si è espressa la Dre Lombardia in un recente convegno, spiegando che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». In tale direzione punta anche la risposta 461 del 2022.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Detrazione: in quanti anni?

Il bonus viene restituito in cinque quote annuali.

Mentre, al fine di favorire l’utilizzazione dei crediti fiscali derivanti da spese sostenute nel 2022, la legge di conversione 38/2023 riconosce  la facoltà di ripartire in 10 anni (5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati (art.2, co.3-quinquies, lett.a e b, del D.L. 11/2023).

Quali soggetti possono aderire?

Secondo la circolare 17/E del 2023, possono aderire all’incentivo tutti i contribuenti soggetti IRES e IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati

Quindi:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
    • le società semplici;
    • le associazioni tra professionisti;
    • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Pagamenti e bonifico parlante

Per ottenere la detrazione dovrai effettuare un bonifico per agevolazione o “parlante”. In generale, non essendo previsto un bonifico specifico, occorre scegliere l’agevolazione Recupero del patrimonio edilizio articolo 16bis del DPR 917/1986. All’interno della causale scriverei comunque il riferimento all’art. 119 ter del DL Rilancio.

Su quali immobili?

Il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale (agenzia delle Entrate 456/2022), compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell’AdE, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti
pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc. 

Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.

Inoltre, secondo la circolare 23E del 2022, non spetta nemmeno “per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.”  A mio parere, ma il mio parere conta poco, tale affermazione non è corretta in quanto, anche la stessa Agenzia delle Entrate, ha più volte ritenuto un fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione quale edificio esistente! Ai posteri l’ardua sentenza. Conferma ciò anche la circolare 17/E del 2023

Nel fabbricato devono essere presenti disabili o anziani?

La risposta all’interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 2021, seppur riferita al superbonus abbattimento barriere, ha ribadito come la detrazione riguardanti i disabili spettino a prescindere dalla presenza o meno nel fabbricato di un ultrasessantacinquenne. Inoltre, secondo la risposta 455/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è permesso l’accesso anche in assenza di disabili (circolare 17/E 2023).

Sia per le nuove installazioni che per le sostituzioni degli impianti esistenti

La norma specifica che la detrazione potrà essere richiesta anche in caso di sostituzione dell’impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Acquisto locale cantina come vano motore

All’interno dell’interpello 547 del 2022 un condomìnio vorrebbe acquistare un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condòmino per realizzare il “vano motore e la fossa di termine corsa inferiore” dell’ascensore adatto ad abbattere le barriere architettoniche. L’istante chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l’acquisto del vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l’intervento prospettato quali spese connesse all’installazione dell’ascensore. Ovviamente, la risposta da parte dell’Ade è negativa. La detrazione riguarda le sole opere!

Quale maggioranza condominiale occorre?

Grazie alla legge di bilancio 2022, dal 1 gennaio 2023, per deliberare interventi ricadenti nel bonus abbattimento barriere all’interno di un condominio, sarà sufficiente una maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Quale iva farsi applicare?

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell’IVA agevolata al 4% (non 22%o 10%). Per poterti garantire tale agevolazione, dovrai fornire il modello di autocertificazione firmato all’impresa/fornitore.

Demolizione e ricostruzione

A mio parere, per analogia con gli altri bonus, è possibile aderire al 75% anche nel caso di demolizione e ricostruzione inquadrabile quale intervento di “ristrutturazione edilizia”.

Tuttavia, secondo la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E paragrafo 3.5:

“L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.”

L’Agenzia delle Entrate riesce a contraddirsi quotidianamente.

Superbonus e Bonus abbattimento al 75%

Non essendo legata in nessun modo al Superbonus, la detrazione può essere fruita senza il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure il miglioramento sismico dell’edificio. E’ una detrazione a sé stante!

Nella risposta n. 293 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come un contribuente possa scegliere se detrarre un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (che rientra nel 110%) oppure sfruttando l’articolo 119-ter del decreto Rilancio (bonus 75%).

Quindi, in considerazione della possibile sovrapposizione dei due incentivi, l’istante potrà avvalersi, per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche, di una sola agevolazione. Ovviamente, i massimali non si cumulano.

Cessione del credito e sconto in fattura

Il DL cessioni ha confermato la possibilità per il bonus barriere al 75% di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 Decreto Rilancio comma 2 f-bis).

Quali interventi sono agevolabili?

Ristrutturazione bagno, ampliamento porte, sostituzione sanitari

Spesso, mi viene richiesto se gli interventi unitari e localizzati, non facenti parte di un intervento complessivo e più ampio di abbattimento delle barriere (accessibilità, adattabilità, visibilità) possono accedere al bonus?

La risposta è positiva e a darcela è l’Agenzia delle entrate all’interno dell’interpello 461/2022.

In particolare, un contribuente chiedeva se:

– l’ampliamento della porta del bagno e della camera da letto;

– la ristrutturazione completa di un bagno (approfondisci le prescrizioni richieste);

-la sostituzione dei sanitari (water, doccia, lavabo ecc.)”,

rispettando le norme sui disabili, poteva essere ricomprese tra le opere agevolabili.

La risposta affermativa dell’Ade, apre al bonus anche a questi interventi, e ribadisce che la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Inoltre, secondo la Circolare 24.02.1998 n. 57 e ribadito all’interno dell’interpello 455/2021 le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Ascensore e rampe

Sono agevolabili interventi di adeduamento / nuova costruzione di rampe e ascensori. Tuttavia, devono possedere determinate caratteristiche.

Rientra il rifacimento dell’impianto elettrico?

La risposta è. In particolare devono essere rimosse tutte le barriere architettoniche che non permettono o che in qualunque modo limitano la possibilità di usufruire, in tutta comodità e sicurezza, dell’impianto elettrico da parte dei disabili. Si riportano alcuni requisiti, non esaustivi, da rispettare.

Ai sensi del’art 4.1.5. del DM 236 / 89: “Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni devono essere, per tipo e posizione planimetrica e altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.” Per approfondimento, si segnala lo schema contenuto nell’art. 8.1.5 del DM 236 / 89.

Rientrano nell’incentivo, tra l’altro, le spese di rifacimento per la messa a norma dell’impianto elettrico e le spese di assistenza muraria dell’impresa edile necessarie per la realizzazione dello stesso. A conferma di ciò, si veda la Circolare 24.02.1998 n. 57, attraverso la quale l’Agenzia delle entrate ha ritenuto il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici degli interventi il cui costo può essere detratto.

Il nuovo impianto deve essere realizzato nel rispetto della normativa vigente e può essere utile farsi rilasciare un attestato di conformità dell’impianto alle specifiche contenute nel DM 236 / 89, requisito richiesto dal DL 34 del 2020.

Finestre

Anche gli infissi esterni possono essere agevolabili purchè:

    1. l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm (8.1.3 DM 236);
    2. lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni (8.1.3 DM 236).
    3. le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8. (8.1.3 DM 236).
    4. le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (4.1.3 DM 236).

Sostituzione vasca

Secondo la circolare 17/E del 2023, non è agevolabile quale intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato d.m. n. 236 del 1989. Ne segue che, se rispetta tali prescrizione è detraibile.

Montascale

Per l’installazione di un montascale la detrazione  spetta interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condòmino disabile (Risoluzione 01.08.2008 n. 336/E).

Spazi esterni

 Ai sensi del DM 236 / 89, anche i percorsi esterni devono garantire alle persone disabili l’attraversamento degli stessi in maniera agevole e in sicurezza.

In particolare, ai sensi dell’art 4.2 del DM 236 / 89:

“4.2.1 Negli spazi esterni e sino agli accessi negli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordata in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

4.2.2 La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.”

Le caratteristiche dei percorsi vengono segnalate all’interno degli art. 8.2.1 e 8.2.2 del DM 236 / 89.

Di seguito un estratto dell’art. 8.2.1:

“Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso della marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

…omissis….”

Vediamo un estratto dell’art. 8.2.2: “Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

– 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

– 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

…omissis…”

Vediamo un esempio di dichiarazione:

certificazioneone attrito barriere architettoniche

Tra le spese detraibili, utili al rispetto del DM 236 / 89, oltre ai costi sostenuti per la fornitura e posa in opera dei camminamenti, annovero anche i costi sostenuti per le opere accessorie alla realizzazione dell’intervento tra le quali lo scavo e la sistemazione del fondo.

 Pavimenti interni

Secondo il dm 236 (4.1.2.), i pavimenti utili al superamento delle barriere architettoniche devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro.

Servizi Igienici: bagni per disabili

Come chiarito nella risposta 461/2022, anche l’adeguamento dei bagni rientra nel bonus 75%.

Per essere fruibili ai disabili e poter accedere all’incentivo, anche i servizi igienici devono rispondere ai requisiti dettati dal DM 236 / 89.

Ai sensi dell’art. 4.1.6 del DM 236 / 89:

“Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:

– lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;

– lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
– la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.”

Le specifiche tecniche vengono riportate all’interno dell’art. 8.1.6 del DM stesso.

Rientrano nella detrazione tutte le spese murarie e idrauliche necessarie al rifacimento del bagno secondo i requisiti del DM 236/89. Gli stessi costi della fornitura e posa in opera della rubinetteria e dei sanitari adatti alle persone disabili sono interamente detraibili. A conferma di ciò, si veda l’interpello 461 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Parcheggi

Ai sensi del DM 236 / 89:

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

L’art. 8.2.3 del 236 / 89, tra le altre cose, ritiene:

“Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.”

Rientrano nella detrazione tutte le spese riguardanti i parcheggi necessarie al rispetto dei requisiti del DM 236/89.

Decesso del contribuente o vendita dell’immobile

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate (circolare 17/E 2023).

Documenti da produrre e conservare

Secondo la circolare 17/E del 2023 occorre munirsi e conservare la seguente documentazione:

    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
    • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
    • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta – In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
    • Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236