Bonus fiscale per il riciclo degli imballaggi
Il Decreto crescita (DL n. 34/2019) ha istituito due nuovi bonus fiscali a sostegno dell’economia circolare, con la finalità di estendere il ciclo di vita dei prodotti e contribuire alla riduzione dei rifiuti al minimo.
Il primo bonus fiscale, introdotto dall’art. 26-bis del decreto crescita sopra citato, concede alle aziende venditrici di merci la possibilità di attribuire alle imprese acquirenti un abbuono pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. Lo sconto è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio, circostanza che deve avversarsi non oltre un mese dall’acquisto. L’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata degli stessi per avviarli al riciclo, ha diritto ad un credito d’imposta pari al doppio dell’importo dello sconto riconosciuto al cliente. L’importo spettante a ciascun beneficiario non può superare la soglia di 10.000 euro annui (nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020), è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle entrate e la sua fruizione potrà avvenire a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi.
Il secondo bonus fiscale, introdotto dall’art. 26-ter del decreto crescita, riconosce un credito d’imposta pari al 25% del costo di acquisto di:
- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio dei rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Se tali beni sono acquistati da imprese o professionisti che li impiegano nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta fino all’importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario.
Se, al contrario, i beni non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino ad un importo di 5.000 euro e viene fruito sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto applicato dal venditore, il quale recupererà poi la somma anticipata sotto forma di credito d’imposta di pari importo.