Bonus fiscale ristrutturazione 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le aliquote di detrazioni IRPEF previste a chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati. Ma, oltre a confermare le detrazioni ormai note, la manovra finanziaria ha anche introdotto interessanti novità che riguardano in particolare le giovani coppie ed i dispositivi per il risparmio del consumo energetico.
Dispositivi multimediali
In particolare l’art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono possedere i seguenti requisiti:
- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Bonus mobili per giovani coppie
Con la Legge di Stabilità 2016, comma 75, debutta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, denominata “Bonus mobili per giovani coppie”, con lo scopo di andare a sostenere le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale. Come le altre detrazioni fiscali nel settore immobiliare, il nuovo Bonus mobili per giovani coppie avrà il positivo effetto collaterale di dare una boccata di ossigeno alle imprese che operano nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.
La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione IRPEF del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione IRPEF sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto novità anche sul fronte delle detrazioni fiscali concesse in caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Recupero edilizio
Più in particolare anche nel 2015, così come è avvenuto nel 2014, si potrà contare su una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, con un tetto fissato a 96 mila euro. A tal fine l’art. 1, comma 47, lettera b) ha modificato l’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013. Dal 2016, invece si passerà al 36% con un tetto di 48 mila euro.
Bonus Arredi
Nel 2015 sarà possibile continuare a beneficiare anche del Bonus Arredi con una detrazione pari al 50% e un tetto massimo di spesa fissato a 10 mila euro. Opportunità non prevista a partire dal 2016.
Risparmio energetico
Per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è fissata al 65% anche per il 2015 per effetto dell’art. 1, comma 47, lettera a), della Legge di Stabilità 2015 che ha sostituito i commi 1 e 2 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013). Non vengono inoltre toccati i limiti di spesa, che restano immutati:
- 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari;
- 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Mentre dal 2016 si passera al 36%, con un tetto massimo di spesa in caso di interventi di riqualificazione energetica sui condomini di 48 mila euro.
Recupero antisismico
Per il recupero antisismico nelle zone 1 e 2, la detrazione passa dal 65% previsto nel 2014 al 50% nel 2015, con un tetto di spesa fissato a 96 mila euro. Dal 2016 si scenderà al 36% con un tetto di spesa di 48 mila euro.
Ritenuta d’acconto
Da precisare che dal 2015 la ritenuta d’acconto che gli Istituti di credito operano sui bonifici disposti dai contribuenti in favore delle imprese che effettuano gli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica passa dal 4% del 2014 all’8% del 2015.
Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
Viene inoltre chiarito che il Bonus Ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati. Per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR la detrazione fiscale spetta nella misura del 50% per le spese sostenute fino a un ammontare complessivo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Ai sensi del comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per tali interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).
Nel caso in cui gli interventi costituiscano una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, la norma prevede che:
“Ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”.
Diversamente, questo vincolo non si applica agli interventi autonomi, ovvero che non rappresentino una mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’Agenzia chiarisce che:
“L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente”.
Non è previsto dalla norma un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione.
Condizioni per usufruire del Bonus
Fra le condizioni per fruire della detrazione per le ristrutturazioni c’è il bonifico parlante, sistema di pagamento previsto dalla normativa sul bonus edilizia. Si tratta delle regole applicative della detrazione del 50% sulle spese per lavori di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinato allo stesso immobile oggetto dei lavori, che va di pari passo come quella al 65% per gli interventi di risparmio energetico (bonus energia).
Bonifico parlante
In tutti i casi citati, per ottenere l’agevolazione fiscale bisogna aver effettuato il pagamento della ditta che realizza i lavori tramite bonifico bancario o postale indicando:
- causale del versamento completa gli estremi della fattura e riferimento alla normativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (se più persone dividono la spesa e usufruiscono della detrazione, indicare i relativi codici fiscali);
- numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta/professionista che realizza i lavori).
Il bonifico parlante è l’unico metodo di pagamento possibile per ottenere la detrazione per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, mentre per il bonus mobili è ammesso anche il pagamento con carte di credito o bancomat. Nel caso del bonus mobili, però, bisogna conservare anche la documentazione di addebito in conto corrente.
Il contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico e tutte le ricevute fiscali relative alle spese di ristrutturazione sostenute, per poterle esibire in caso di controlli e verifiche del Fisco. Nel caso in cui i lavori siano effettuati su aree comuni condominiali, il bonifico parlante indicherà oltre al codice fiscale del condominio anche quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento.
Si ricorda che le banche e Poste Italiane operano una ritenuta a titolo di acconto sull’imposta sul reddito pari all’8% per effetto della Legge di Stabilità 2015 (prima era al 4%).
Casi particolari
In caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (art. 16-bis del TUIR). Questa rappresenta l’unica ipotesi un cui si possono trasferire le rate residue di detrazione fiscale. Dunque non è possibile fruire delle residue quote del Bonus Ristrutturazioni, ad esempio, nel caso in cui il coniuge rinunci all’eredità in favore dei figli, detenendone però il diritto di abitazione. Questo perché, conservando il diritto di abitazione, il coniuge risulterebbe avere detenzione materiale del bene, ma non rivestirebbe la qualifica di erede, mentre coloro che risultano eredi non avrebbero la disponibilità del bene. Anche nel caso in cui l’erede conceda l’immobile ereditato in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato. (Fonte: Agenzia delle Entrate – Circolare17/2015).