Bonus R&S: la certificazione contabile anticipa l’utilizzo del credito
L’articolo 1, commi da 70 a 72, L. 145/2018 ha apportato diverse modifiche al credito per la ricerca e sviluppo, che vertono sostanzialmente in un’unica direzione: una stretta sul credito.
L’agevolazione, disposta dall’articolo 3 D.L. 145/2013, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 la misura del credito è scesa dal 50% al 25% (per la maggior parte delle voci di spesa agevolabili) entro il limite massimo di 10 milioni di euro su base annuale, in luogo della precedente soglia posta a 20 milioni di euro.
A decorrere dal periodo d’imposta 2019 l’agevolazione resta fruibile nella misura del 50% solo per le spese riferite:
- al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – a), comma 6, D.L. 145/2013, modificata dalla L. 145/2018;
- a contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, ovvero contratti stipulati con start-up innovative, e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente – c) comma 6, DL 145/2013, modificata dalla L. 145/2018.
Passano, invece, al 25% tutte le altre tipologie di spese agevolabili:
- il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – a-bis) comma 6, D.L. 145/2013, inserita dalla L. 145/2018;
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con M. 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo, e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva – lett. b) comma 6, D.L. 145/2013, invariata;
- i contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente – lett. c-bis), comma 6, DL 145/2013, inserita dalla L. 145/2018;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne – d), comma 6, D.L. 145/2013, invariata;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. La presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile – d-bis), comma 6, D.L. 145/2013, inserita dalla L. 145/2018.
La Legge di bilancio 2019 è intervenuta, inoltre, sugli obblighi di certificazione contabile, riscrivendo il comma 11 dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e modificando il comma 8 del medesimo decreto.
Il bonus ricerca e sviluppo richiede un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010; in quest’ultimo caso, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, mentre le imprese con bilancio certificato restano esentati da tali obblighi.
Il credito d’imposta deve essere esposto nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Inoltre, la Legge di bilancio 2019 inserisce il nuovo comma 11-bis, articolo 3 D.L. 145/2013 che prevede l’onere per le imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Qualora le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività in questione.
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 71, L. 145/2018, l’onere di certificazione ante utilizzo del credito e l’obbligo di redazione di una relazione tecnica a carico dell’impresa beneficiaria decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In altri termini, le modifiche riguardanti gli oneri formali e documentali a carico dell’impresa beneficiaria trovano applicazione anche per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta dal 1° gennaio 2019, con riferimento al bonus maturato nel periodo d’imposta 2018.
In precedenza, tale documentazione doveva essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.