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Canone RAI in bolletta e esenzione

Continuano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai principali dubbi sollevati dai contribuenti in tema di canone RAI via Messenger sulla Pagina Facebook del Fisco. Tra gli ultimi chiarimenti, particolarmente interessante quello relativo alla possibilità di non pagare il canone RAI nel caso in cui si ritenga che l’importo addebitato in bolletta elettrica non sia corretto.

In particolare, sulla Pagina Facebook dell’Agenzia si legge:

“Ritieni che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto? Puoi effettuare il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite dalla tua impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento cosa intendi pagare. In mancanza di tale indicazione la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. L’Agenzia delle Entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni.

Se invece hai già effettuato il pagamento della fattura, puoi richiedere il rimborso del canone TV con le modalità che saranno previste da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia che sarà emanato nei prossimi giorni”.

Dunque qualora si ritenga che l’importo non sia corretto, o si è esenti dal versamento del canone RAI e l’autodichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo sia stata presentata entro i termini di legge, bisogna compilare un nuovo bollettino di pagamento indicando l’importo corretto. Chi invece abbia seguito il suggerimento delle compagnie elettriche di pagare l’importo per poi chiedere il rimborso, può comunque procedere con questa strada, come confermato dalla risposta della stessa Agenzia, seguendo le indicazioni del provvedimento direttoriale che verrà emanato entro il 4 agosto.

Esenzione canone RAI

Per richiedere l’esenzione 2016 dall’addebito del canone RAI in bolletta elettrica è necessario inviare apposita autodichiarazione sostitutiva, utilizzando  l’apposito modello aggiornato dall’Agenzia delle Entrate,  ”Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato“, entro la scadenza prevista (30 aprile per posta/10 maggio per via telematica), che probabilmente sarà prorogata per tutti al 15 maggio.

Nuovo Modello

L’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato modello e istruzioni apportando delle modifiche, volte ad accogliere anche la casistica dei non appartenenti al nucleo familiare (eredi) e a specificare meglio decorrenza della variazione dei presupposti impositivi, nonchè l’indirizzo per la modalità di invio cartaceo, ora stampigliate sul modulo stesso.

Compilazione del modello

Sono due i casi previsti per chiedere di non pagare il canone RAI.

  • Non detenzione dell’apparecchio televisivo: si dichiara compilando il quadro A,
  • Altra utenza elettrica per l’addebito: si dichiara compilando il quadro B.

In seguito alle modifiche al modello, questa sezione può essere compilata anche da un erede che non fa parte della famiglia anagrafica dell’intestatario della bolletta, ma che paga il relativo canone RAI (il modello è stato aggiornato principalmente per inserire questa opzione).

Invio telematico del modello

L’invio va effettuato per via telematica utilizzando l’apposita applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal 4 aprile. Per utilizzare il servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici Entratel o Fisconline. In questo caso il termine per la presentazione è al momento il 10 maggio 2016, in quanto non è ancora stata ufficializzata la proroga al 15 maggio annunciata dal sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli. E’ possibile rivolgersi a un intermediario abilitato alla dichiarazione fiscale, sempre entro i termini.

Invio cartaceo del modello

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la possibilità di spedire la dichiarazione in forma cartacea entro il 30 aprile 2016 (in attesa di proroga ufficiale al 15 maggio). Segnaliamo che questa modalità di invio è prevista solo “nei caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica” e va quindi considerata un’opzione non prioritaria. Comunque sia, la dichiarazione cartacea va spedita a seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – casella postale 22 – 10121 Torino.
E’ necessario allegare la fotocopia di un documento di identità valido.

Il tutto, va spedito nella forma di plico raccomandato senza busta. Significa che non bisogna inserire documento e modello in una busta ma piegare i fogli in tre parti, scrivere mittente e destinatario sulla parte bianca che resta all’esterno, ed eventualmente chiudere il plico con una spillatrice o scotch. Il plico così predisposto va inviato tramite ufficio postale, chiedendo di fare una raccomandata.

 

Scadenze

Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata in ritardo, ma comunque entro il 30 giugno, l’esenzione avrà validità per il solo secondo semestre dell’anno. Tutte le scadenze sono valide per il solo 2016, che è il primo anno di applicazione della Riforma del Canone RAI in bolletta. Dal 2017, la scadenza per la dichiarazione di esenzione sarà il 31 gennaio.

Ricordiamo che in base alla Riforma del Canone RAI contenuta in Legge di Stabilità, il prezzo dell’abbonamento scende a 100 euro annuali, suddivisi in dieci rate da 10 euro, addebitate bimestralmente sulla bolletta elettrica, solo per quest’anno a partire da luglio (con gli arretrati gennaio-giugno).