Certificazione Credito R&S

Certificazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica

L’articolo 23 della dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione sia per i prossimi anni che per gli anni passati.

Dall’8 luglio 2024 la normativa è pienamente operativa e possono essere rilasciate le certificazioni

La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione può essere richiesta non soltanto per gli investimenti effettuati a partire dal 2020 di cui all’art.1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. n. 160/2019, ma anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo effettuati a partire dal 2014, ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 145/2013.

La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta è rilasciata dal soggetto iscritto all’Albo dei certificatori in coerenza con le “Linee Guida”

La certificazione deve contenere:

  • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
  • iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;
  • v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

La certificazione va inviata al Ministero delle imprese e del made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore entro 90 giorni l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.

Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.

L’unica condizione posta per l’ottenimento della certificazione è che le “violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il modello richiede informazioni dettagliate sul certificatore e sull’impresa, una descrizione accurata dei progetti, una suddivisione delle spese ammissibili per tipologia e periodo e, naturalmente, l’attestazione dei requisiti tecnici per l’ammissibilità al credito.

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