Cessione Credito Imposta Ristrutturazione
Se il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi sull’unità immobiliare, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 19 aprile 2019. Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
Con il provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare, la legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14, D.L. n. 63/2013, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Oggetto e ambito soggettivo
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Inoltre individua la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il provvedimento stabilisce che: – i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, c.d. no tax area, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma; tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
Nello specifico la cessione riguarda:
- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
Il credito cedibile
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni previste dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno.
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta. La cessione del credito deve essere comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo. Il modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando. In particolare, i soggetti che vogliono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
I controlli
I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:
- la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
- l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Comunicazione dei dati
Il provvedimento disciplina le modalità e i termini della comunicazione dei dati nonché quelli di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Le disposizioni del provvedimento 28 agosto 2017, n. 165110, concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi:
-di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici; -effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche.
Infine, si stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.