Collaborazioni sportive dilettantistiche
Si tratta delle seguenti attività
- formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva, anche se tali attività non sono collegate direttamente con una manifestazione sportiva (art. 35 c. 5 DL 207/2008 conv. in L. 14/2009);
- attività svolte dai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva: atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri, dirigenti dell’associazione, che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone il regolare svolgimento.
Se la manifestazione sportiva è di tipo professionistico o i soggetti che vi partecipano sono professionisti, la disciplina in esame non si applica.
Ad esempio: attività di un arbitro dilettante che dirige una gara professionistica o attività di un atleta professionista impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica (Ris. AE 26 marzo 2001 n. 34/E).
Reddito imponibile (artt. 67 c. 1 lett. m, 69 c. 2 DPR 917/86) Il reddito imponibile è costituito dalle indennità di trasferta, dai rimborsi forfettari di spesa, dai premi e dai compensi corrisposti dal CONI, dalla società Sport e salute s.p.a., dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo da essi riconosciuto che persegue finalità sportive dilettantistiche, per la parte che supera il limite annuale di € 10.000.
Non sono reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio (incluse le indennità chilometriche) e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale dello sportivo.Le indennità chilometriche si considerano documentate quando sono quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle dell’ACI (Ris. AE 11 aprile 2014 n. 38/E).
Ritenuta (art. 25 c. 1 L. 133/99,Ris. AE 11 dicembre 2012 n. 106/E) Se il reddito non supera il limite di € 10.000, non è tassato.
Sulla parte eccedente, chi eroga il compenso opera una ritenuta del 23%, maggiorata delle addizionali regionali e comunali IRPEF stabilite dalla regione e dal comune in cui lo sportivo ha il domicilio fiscale, come segue:
- da € 10.000,01 a € 30.658,28, a titolo d’imposta;
- da € 30.658,29, a titolo d’acconto. In tal caso, lo sportivo deve anche dichiarare il reddito prodotto (reddito diverso) nel Mod. Redditi (quadro RL) o nel Mod. 730 (quadro D), considerando anche la parte già assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta ai soli fini della determinazione dell’aliquota marginale.Esempio
Uno sportivo dilettante percepisce compensi pari a € 35.000, così tassati:
- i primi € 10.000 non sono tassati;
- un ulteriore importo di € 20.658,28 è soggetto a ritenuta d’imposta (23%), maggiorata delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
- sui rimanenti € 4.341,72 si applica una ritenuta d’acconto (23%).
Pluralità di sostituti d’imposta (Circ. AE 19 giugno 2001 n. 60/E) Ai fini della verifica dei limiti previsti per l’applicazione delle ritenute, il percipiente che ha rapporti con diversi organismi sportivi deve rilasciare loro, all’atto del pagamento, un’autocertificazione che attesti gli eventuali compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.
Gli organismi sportivi, in ogni caso, devono rilasciare ai percettori una certificazione con l’indicazione di tutte le somme corrisposte, anche se di importo inferiore a € 10.000.