Comunicazione obbligatoria per i crediti transizione 4.0 e R&S
Secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 6, solo per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione.
Anche i crediti relativi al 2023 non ancora utilizzati non sono più liberamente compensabili: la fruizione è ammessa solo previa comunicazione.
L’articolo 6 del provvedimento sancisce che, per i crediti di imposta sopra richiamati, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Una stretta utile per contrastare l’utilizzo fraudolento dei crediti di imposta introdotta con il D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, recante misure urgenti in tema di superbonus e materia fiscale, colpisce anche i crediti di imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 200 a 202, L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del richiamato articolo 1 della L. 160/2019).
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti sulla novella normativa con:
- la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024;
- la faq del 16 aprile 2024.
Con il primo documento il Fisco ha interpretato la norma in senso restrittivo. Premesso che i codici tributo coinvolti dal blocco sono i seguenti:
- 6936, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- 6937, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- 6938 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 4 del 2020”;
L’Agenzia ha precisato che è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Al fine di evitare il blocco degli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati ante 2023, tuttavia interconnessi nel 2023 o 2024, l’Erario con la faq del 16 aprile scorso ha corretto il contenuto della risoluzione.
In pratica, per i crediti di imposta che si riferiscono ad investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi, effettuati:
dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato per un investimento in un bene 4.0 iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Per evitare il blocco delle compensazioni, si dovrà indicare l’anno in cui si è iniziato l’investimento.
La procedura di sblocco è disponibile online sul sito del GSE, attraverso il quale si potrà procedere alla compilazione dei modelli.