Agevolazioni contributive per le aziende che promuovono, attraverso la stipula di contratti aziendali, misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti. E’ quanto stabilisce il decreto interministeriale Lavoro-MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che si pone l’obiettivo di incentivare il ricorso alla contrattazione aziendale per l’adozione di misure legate al welfare. A quali condizioni sono concessi gli sgravi contributivi? Quando e come presentare la domanda?
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017 l’avviso di pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-MEF adottato il 12 settembre 2017, che prevede incentivi in caso di adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione vita-lavoro. In particolare, la disciplina prevede la concessione di specifici sgravi contributivi riservati alle aziende che includeranno, nei contratti aziendali o di secondo livello sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, interventi di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovativi e migliorativi rispetto a quanto già previsto dai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti. Prende forma così la previsione contenuta in via sperimentale dal Jobs Act del 2015.
La chiave per accedere al beneficio resta quindi l’introduzione di misure di conciliazione vita lavoro:
- attraverso accordi di carattere territoriale o aziendale;
- sottoscritti e depositati in via telematica presso le ITL di competenza tra il 1^gennaio 2017 ed il 31 agosto 2018.
Sottolineando il fatto che la contrattazione collettiva aziendale possa recepire ma non sostituire l’accordo territoriale.
Sembra pertanto di difficile attuazione da parte di piccole aziende senza rappresentanze sindacali interne, introdurre sistemi di bilanciamento “vita-lavoro” in modo unilaterale. Si rende quindi necessario anche l’accordo con le organizzazioni sindacali territoriali, comportando lo scoraggiamento da parte di molti datori di lavoro.
Requisiti d’accesso al beneficio
Per accedere al beneficio, i contratti collettivi aziendali dovranno recepire almeno due “misure di conciliazione” tra le seguenti, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B):
A) Genitorialità
– estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
– previsione di nidi d’infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
– percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Flessibilità organizzativa
– lavoro agile
– flessibilità oraria in entrata e uscita
– part-time
– banca ore
– cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
– convenzioni per l’erogazione di servizi time saving
– convenzioni con strutture per servizi di cura
– buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Fruizione del beneficio
Il beneficio, nel rispetto delle risorse stanziate, non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS.
La domanda dovrà essere presentata in via telematica all’INPS:
– entro il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017;
– entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 1° agosto 2018 la scadenza.
In essa dovranno essere riportati:
– i dati identificativi dell’azienda;
– la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
– la data di avvenuto deposito telematico del contratto aziendale;
– la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;
Questo incentivo è di estrema importanza perché valorizza il ruolo della contrattazione di secondo livello, strumento di grande valore per sostenere il lavoro in tutti i suoi aspetti.
Criteri e modalità di determinazione
Al fine di modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il decreto prevede che il 20% dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante 80% per ciascun anno è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’ anno civile precedente la domanda.
In questa fase sperimentale, inoltre, il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.