Credito d’imposta commissioni pos: pronto il codice tributo
Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.
Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
- effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro,
- rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.
Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:
- gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta,
- i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Mentre le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate e le modalità di trasmissione sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020, alle comunicazioni da inviare agli esercenti è stato dedicato il Provvedimento della Banca d’Italia 21.04.2020.
In forza del Provvedimento della Banca d’Italia da ultimo citato le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione AdE 48/E/2020 (“6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”).
L’appena richiamato codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” e può essere utilizzato sia per indicare gli importi a credito derivanti dall’utilizzo del credito d’imposta, sia gli importi a debito connessi al riversamento dell’agevolazione.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.