Credito d’imposta negozi e botteghe: arrivano novità dal Decreto Rilancio
L’art. 28 del DL n. 24 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto rilevanti novità sul credito d’imposta per negozi e botteghe. Vediamo di cosa si tratta.
Come noto, l’art. 65 del DL n. 18/2020 (Cura Italia) ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, affittuari di immobili di categoria C1, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Successivamente, anche sull’onda dei malumori e dei dubbi manifestati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, che le spese condominiali e quelle sostenute per la pertinenza C/3 (se utilizzata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività) pagate unitariamente al canone di locazione, concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Ma il problema dell’esclusione delle altre categorie catastali e delle altre forme contrattuali, quali il contratto di affitto d’azienda, è rimasto al centro del dibattito di contribuenti ed esperti del settore per tutto il mese di aprile.
Il Decreto Rilancio ha corretto il tiro. L’art. 28 prevede che possano fruire del credito d’imposta suddetto tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.
Il credito spetta ai locatari sulle mensilità di marzo, aprile e maggio ma ad una condizione precisa: aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 2019. Esclusi alberghi e agriturismi, poiché per loro il credito d’imposta spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Per quanto riguarda invece le altre forme contrattuali, in caso di affitto d’azienda comprendente un immobile non abitativo con previsione di canone unitario, il credito d’imposta viene riconosciuto dal comma 2 dell’art. 28 del Decreto Rilancio ma in misura minore. Infatti è pari al 30% per i canoni pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non al 60%.
Il credito può essere ceduto a banche ed altri intermediari finanziari e non è cumulabile con quello introdotto precedentemente dall’art. 65 del decreto Cura Italia.