Credito Imposta 4.0 – Guida alle agevolazioni
La Legge di bilancio 2021[1] ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati.
Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’agevolazione ripropone in larga parte quanto già disposto con la Legge di bilancio 2020[2] – con la quale per la verità la nuova norma si sovrappone, in parte, sotto l’aspetto della cronologia degli acquisti ammissibili – ma incrementando ed anticipando il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili.
L’introduzione della normativa agevolativa in commento ha posto fine alla (breve) storia del super ammortamento e dell’iper ammortamento, ai quali viene ora preferita una misura di maggiore incidenza e più immediata fruibilità. Si tratta infatti di un credito di imposta utilizzabile, in alcuni casi, in maniera di fatto immediata, invece del precedente beneficio derivante dall’acquisto dei beni che si traduceva prima nell’imputazione di un maggior costo e, poi, nel conseguente vantaggio fiscale, quindi in maniera differita.
[1] Legge n. 178 del 30/12/2020, articolo 1, comma 1051 e seguenti.
[2] Legge n. 160 del 27/12/2019, articolo 1, comma 185 e seguenti.
1) Beni agevolabili e misura del bonus
Si tratta di un incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; consiste in un credito d’imposta spettante in base alla tipologia dei beni acquisiti, che la norma divide in tre categorie:
– beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese[1];
– beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”[2];
– beni ordinari.
L’incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.
Le principali[3] tipologie di investimenti esclusi dal bonus sono:
- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza[4], che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ( ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo).
Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055.
Il credito spetta nelle seguenti misure
TIPOLOGIA INVESTIMENTO | INVESTIMENTI EFFETTUATI | LIMITI DIMENSIONALI | |
dal 16/11/2020al 31/12/2021(*) | dal 1/1/2022al 31/12/2022(**) | ||
Beni materiali 4.0 | 50% del costo | 40% del costo | quota di investimenti fino a 2,5 milioni |
30% del costo | 20% del costo | quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni | |
10% del costo | 10% del costo | quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni | |
Beni immateriali 4.0 | 20% del costo | investimenti fino a 1 milione | |
Beni ordinari | |||
· beni materiali | 10% del costo | 6% del costo | investimenti fino a 2 milioni |
· strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile | 15% del costo | 6% del costo | |
· beni immateriali | 10% del costo | 6% del costo | investimenti fino a 1 milione |
(*) data prorogabile al 30/6/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. | |||
(**)data prorogabile al 30/6/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
[1] Si tratta dei beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[2] Si tratta dei beni indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[3] L’elenco completo è contenuto nel comma 1053 dell’ articolo 1 Legge n. 178/2020.
[4] Ne sono però escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
2) Utilizzo del bonus
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo.
Se però il bonus deriva da investimenti in beni “ordinari” acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, può essere usato in un’unica soluzione.
L’utilizzo avviene:
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
TIPOLOGIA INVESTIMENTO | DECORRENZA DEL BONUS | UTILIZZO DEL BONUS | |
Soggetto con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro | Soggetto con ricavi o compensi maggiori di 5 milioni di euro | ||
Beni materiali Industria 4.0 | anno di avvenuta interconnessione | 3 quote annuali di pari importo | |
Beni immateriali Industria 4.0 | |||
Beni ordinari acquistati tra il 16/11/20 e il 31/12/21 | anno di entrata in funzione | 1 quota annuale | 3 quote annuali di pari importo |
Beni ordinari acquistati tra il 1/1/22 e il 31/12/22 | anno di entrata in funzione | 3 quote annuali di pari importo |
3) Adempimenti
Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise. Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti (peraltro, attualmente, non risulta approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa).
Chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”); quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura[1];
- per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente.
La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
[1] Cfr. Risposta n. 438 del 5/10/2020:
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+438+del+5+ottobre+2020.pdf/6faf0477-05c9-bcd0-6299-579f7163a3ac). Per la precisione:
- in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
La predetta regolarizzazione documentale deve essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui dovessero essere avviate eventuali attività di controllo.
Medesima procedura è stata illustrata, con riferimento ai beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, con la risposta 439 sempre del 5/10/2020.
4) Natura dell’agevolazione e aspetti contabili
Sotto l’aspetto tributario, è previsto dall’art. 1, comma 1059 della Legge di bilancio 2021 che il bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.
Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’articolo 61 ed all’articolo 109, comma 5, del Tuir).
Quanto alla sua qualificazione contabile, il bonus costituisce un provento di natura non ricorrente che si concretizza nell’attribuzione di un credito tributario; esso si genera in conseguenza dell’acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo. Esso è perciò qualificabile come contributo in conto impianti.
Si tratta di quei contributi che il principio contabile Oic 16 definisce (par. 86 e seguenti) come somme erogate da un soggetto pubblico per la costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Detti contributi possono prevedere che il soggetto beneficiario sia vincolato a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo; sono contributi, inoltre, commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano indirettamente o direttamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.
Le modalità di iscrizione a bilancio del contributo saranno[1], alternativamente:
- Imputazione del contributo maturato tra i ricavi del conto economico, da un lato, e degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dell’immobilizzazione, dall’altro. È il c.d. “metodo indiretto”, in quanto il contributo viene iscritto alla voce A.5 del conto economico (Altri ricavi e proventi), e riduce appunto indirettamente il costo del bene, che partecipa alla formazione del reddito di esercizio mediante le relative quote di ammortamento. La corretta contabilizzazione per competenza del contributo si ottiene rinviando agli esercizi successivi una parte del ricavo iscritto alla voce A.5, mediante risconti passivi, in parallelo col processo di ammortamento. Dal punto di vista fiscale, essendo come si è detto il contributo irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, occorrerà apportare apposite variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo per eliminare la componente di ricavo per contributi attribuita all’esercizio.
- I contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza con questo secondo metodo (denominato “metodo diretto”) sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti, determinati però sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. In questo caso, occorrerà in ciascun anno di ammortamento operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, che sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento “teorica” (ossia calcolata sul costo pieno del bene, al lordo del contributo) e quella calcolata sul costo del bene netto dal contributo.
[1] Va ricordato che l’Amministrazione finanziaria si era espressa in tal senso, quanto alla natura di contributo in conto impianti ed alle modalità di contabilizzazione, con riguardo al credito d’imposta per investimenti di cui all’art. 8 della legge 23/12/2000, n. 388 (cfr. risoluzione 241/E del 19/7/2002).