Crisi da sovraindebitamento
Il Sovraindebitamento una via di uscita dai debiti
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal regio decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):
- avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
La nuova legge è rivoluzionaria perché permette abbastanza facilmente di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.
La norma è stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri.
Il piano è riservato ai consumatori (chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione).