Ecobonus detrazione valida in caso di carente o tardiva comunicazione ENEA
Comunicare all’ENEA i dati relativi all’intervento edilizio di efficientamento energetico che va a prendere l’Ecobonus (o il SuperEcobonus, o il Bonus Ristrutturazioni) è ‘cosa doverosa’ ma una dimenticanza, o una carente informazione, non può ‘mai’ comportare la decadenza dell’agevolazione fiscale.
Ecobonus: tardiva comunicazione dei dati all’ENEA
Il principio, piuttosto importante, è contenuto ‘dentro’ la sentenza 46/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia, che ha accolto il ricorso di un contribuente contro il ritenuto indebito utilizzo, comminato dall’Agenzia delle Entrate tramite cartella di pagamento, basato sull’illegittimità dell’utilizzo della detrazione originata, come affermato dalla comunicazione di rigetto del provvedimento di autotutela, dalla tardività della comunicazione all’ENEA dei dati.
La stessa, infatti, avrebbe dovuto essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e, dalla sua tardività, il Fisco ha fatto conseguire l’illegittimo utilizzo della detrazione.
Non esiste una disposizione di legge che porta alla decadenza delle detrazioni fiscali edilizie, in particolare per lavori di efficientamento energetico (Ecobonus, ma anche Bonus Ristrutturazioni), a causa della mancata o tardiva comunicazione all’ENEA dei dati relativi all’intervento.
Comunicazione all’ENEA: non solo per l’Ecobonus! Le regole
Ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio 2018, è necessario inviare telematicamente all’ENEA anche la comunicazione relativa agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al bonus mobili, conformemente al comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013.
Tale comunicazione riguarda tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 sopracitato, non limitandosi a quelli che comportano un risparmio energetico.
Sappiamo anche che la comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori e che dallo scorso 26 gennaio è operativo il portale ENEA aggiornato che consente di inviare i dati, con termine dal 1° gennaio 2024.
Incentivi per interventi di efficienza energetica: attivo il portale ENEA per invio dati 2024
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica degli edifici: è online il portale ENEA al quale è possibile inviare i dati relativi a interventi che hanno concluso i lavori a partire dal 1° gennaio 2024, in particolare per quanto riguarda Ecobonus e Bonus Casa. L’accesso al portale è possibile solo con SPID e CIE.
Detrazioni edilizie per lavori di efficientamento energetico: cosa serve?
La CGT evidenzia i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali per lavori di efficientamento energetico, riepilogando quanto in materia stabilito dalla legislazione primaria e secondaria.
La detrazione fiscale, conforme all’art.1 della legge 449/1997, e alle relative norme di attuazione, è applicabile ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art.1 della legge 296/2006.
Ulteriori condizioni per ottenere la detrazione includono:
- a) attestazione di conformità dell’intervento da parte di un tecnico abilitato, con responsabilità civile e penale.
- b) ottenimento della certificazione energetica dell’edificio, o in alternativa, di un “attestato di qualificazione energetica” redatto da un professionista abilitato. Tale certificazione energetica deve includere i fabbisogni di energia primaria e i valori massimi ammissibili stabiliti dalla normativa vigente, con indicazioni su possibili interventi migliorativi.
Mancata o tardiva comunicazione a ENEA: non fa perdere la detrazione
La CGT ricorda che le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
- a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’art. 5;
- b) trasmettere quanto sopra all’ENEA entro novanta giorni.
Ma – chiude la CGT – come può agevolmente riscontarsi dalla semplice lettura dei commi da 344 a 349 dela legge 296/2006:
- la legislazione primaria non prevede un obbligo del genere;
- la legislazione secondaria lo prevede ma non ne sanziona l’inadempimento con la decadenza né, a ben vedere avrebbe potuto farlo, pena la sua illegittimità, introducendo una sanzione non prevista dalla legge. Ne sarebbe conseguita la sua necessaria, conseguente disapplicazione, trattandosi di un atto amministrativo generale, ex art. 7 comma 5 del d.l.gs. 546/1992.
In conclusione, nessuna norma prevede la sanzione della decadenza dall’agevolazione, nel caso di carente comunicazione all’ENEA nel richiamato termine.