Esenzione IMU abitazione principale: prime richieste di rimborso
La sentenza della Corte Costituzionale sull’esenzione IMU per la prima casa ai coniugi apre la strada ai rimborsi per una platea consistente di contribuenti.
Come noto, la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa nella parte in cui limita l’esenzione IMU a un solo immobile di proprietà di persone sposate, anche laddove queste abbiano residenza o abituale dimora in immobili diversi. I giudici hanno deciso che, in presenza dei requisiti, possano sussistere situazioni di doppia esenzione IMU, a prescindere che si tratti di coppie sposate o unite civilmente e che si tratti di case collocate nel medesimo Comune o in Comuni differenti.
La possibilità di “sdoppiare” su diverse case l’esenzione IMU darà la possibilità ai contribuenti di non pagare il saldo IMU di dicembre, ma per i versamenti pregressi come bisogna comportarsi?
Per i versamenti pregressi si apre la strada dei rimborsi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale. Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
I contribuenti potranno presentare istanza di rimborso al Comune competente per tutti i versamenti eseguiti negli ultimi 5 anni. Per l’esattezza potranno richiedere quanto versato a decorrere dal saldo IMU 2017, mentre l’acconto IMU 2017 non potrà essere rimborsato, in quanto il quinquennio risulta scaduto a giugno 2022. La restituzione delle somme dovrà essere riconosciuta entro 180 giorni dalla richiesta, con l’aggiunta degli interessi nella misura stabilita dai rispettivi Comuni nei propri regolamenti, con il limite massimo di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale nazionale.
Quanto invece versato a giugno come prima rata 2022, in alternativa al rimborso, potrà essere scomputato da quanto risulterà comunque dovuto il 16 dicembre 2022, stando attenti a comunicare l’errato codice tributo utilizzato in sede di acconto che andrà rettificato da “abitazione principale” ad “altri immobili”.
Chi ha in essere una dilazione di pagamento e ha saldato solo le prime rate non dovrà pagare le rate residue. Presenterà domanda di annullamento del provvedimento di dilazione e istanza di rimborso di quanto già versato.
Attenzione però, l’onere della prova ricade sempre sul contribuente. Il Comune, prima di procedere all’erogazione dei rimborsi, potrà richiedere l’esibizione di documentazione utile a dimostrare l’effettiva dimora abituale nell’immobile per il quale ha chiesto di godere dell’esenzione.