Esenzione IMU per i terreni agricoli e i fabbricati rurali
L’esenzione IMU per i terreni agricoli – I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti ai fini IMU. L’esenzione spetta anche per il coadiuvante in virtù dell’art. 1 comma 705 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, che prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo e che risultino iscritti nella gestione previdenziale agricola, beneficino della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola.
L’articolo 78-bis del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) e applicabile anche ai tributi locali prevede che si considerino coltivatori diretti e IAP anche i pensionati che, continuando a svolgere l’attività, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Cassazione n.1313/2023: esenzione IMU per il pensionato iscritto alla previdenza agricola – Sul tema è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.13131 del 5 aprile 2023, ha cassato la questione della prevalenza del reddito pensionistico rispetto a quello agrario, affermando che l’unico requisito richiesto per il pensionato agricolo (e coadiuvante) che conduce ancora l’azienda è l’iscrizione alla previdenza agricola.
La suddetta sentenza riguarda un soggetto pensionato (e coadiuvante nell’azienda agricola del figlio) al quale erano stati notificati cinque avvisi di accertamento IMU, emessi per gli anni dal 2013 al 2017 relativamente a terreni di sua proprietà. Il Comune aveva negato l’esenzione IMU contestando la mancanza del requisito della prevalenza del reddito derivante dell’attività agricola. I Giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente. In secondo grado, la Commissione regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il riconoscimento della richiesta agevolazione IMU fosse subordinata alla percezione esclusiva (o prevalente) del reddito dell’attività agricola, mentre la fonte del reddito del contribuente era rappresentata dalla pensione e non dalla conduzione dei terreni, il cui reddito agrario era riconducibile al figlio.
La Cassazione ha accolto i motivi di ricorso del contribuente respingendo definitivamente le argomentazioni sostenute dal Comune, basate sulla questione della prevalenza del reddito pensionistico rispetto a quello agrario. Secondo la Cassazione, la qualifica di pensionato non costituisce, di per sé, un elemento ostativo ai fini dell’esenzione IMU sui terreni agricoli posseduti dallo stesso, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola (che già presuppone una valutazione secondo i criteri fissati ai fini previdenziali) costituisce l’unico requisito per la fruizione dei benefici fiscali.
In conclusione, sulla base della suddetta sentenza e sulla base delle disposizioni dell’articolo 78-bis del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati.
L’IMU sui fabbricati rurali – Vista l’esenzione dei terreni agricoli i coltivatori diretti e gli IAP verseranno l’IMU solo sui fabbricati rurali ad uso strumentale (e.g. magazzini, ricovero attrezzi o animali ecc.) e sugli altri immobili della fattoria (e.g. i fabbricati abitativi delle cascine) oltre ad eventuali altri immobili di proprietà.
Entro il 16 giugno 2023 quindi, anche gli agricoltori, sono chiamati a versare l’acconto IMU. Il saldo sarà da liquidare entro il 18 dicembre (la scadenza sarebbe il 16 dicembre ma essendo un sabato il termine per il versamento slitta al lunedì successivo). I fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare.
Ricordiamo infine che l’IMU non si applica all’abitazione principale, da intendersi come l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.