Esenzioni IMU per il settore turistico
Il Decreto Rilancio interviene anche in tema di tributi locali; era atteso un rinvio generalizzato della prima rata di acconto dell’Imu a dopo l’estate, rinvio che invece non è stato disposto (anche se, va segnalato, diversi enti stanno approvando rinvii di versamento, anche in maniera selettiva facendo riferimento alle sole attività che hanno subito un calo di fatturato).
Si è invece scelto di concentrare l’attenzione su uno dei settori più compiti dalla crisi: tra le disposizioni a sostegno del settore turistico, l’articolo 177 D.L. 34/2020 introduce l’esonero dal versamento della prima rata Imu 2020.
Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020 (scadenza 16 giugno 2020): gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Tale vantaggio riguarda, prima di tutto, gli alberghi (che evidentemente sono le strutture che presentano un carico tributario maggiore in relazione all’imposta municipale), ma si estende anche ad altre tipologie di fabbricati impiegati nell’attività turistico-ricettiva.
L’esenzione
L’articolo 177 comma 1, del Decreto rilancio introduce un’esenzione dalla prima rata Imu relativa al periodo d’imposta 2020 per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.