IncentiviNews

Esonero contributivo INPGI

L’Inpgi, con circolare n. 4 del 28 maggio 2019, ha illustrato la disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tutele crescenti a partire dal 2018, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

In particolare, l’istanza di accesso al beneficio deve essere presentata all’Inpgi da parte del datore di lavoro entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o dell’eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 a oggi, il beneficio dell’esonero contributivo potrà essere richiesto entro e non oltre il 27 giugno 2019. A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec. Per la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.

Sono esclusi dalle somme incentivabili:

  • i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi diassistenza sanitaria di cui alla Legge n. 166/91;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quotabase dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009.

Rientrano nell’esonero: la quota dell’1% per il contributo per ammortizzatori sociali, istituito con delibera INPGI n.82 del 25/06/2009, approvata con D.M. 5 agosto 2009, di cui alla Circolare INPGI n. 5 del17/10/2014;il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativaaddizionale.