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Esonero dichiarazione dei redditi 2017: quando non è obbligatoria?

Dichiarazione dei redditi 2017 non obbligatoria per tutti i contribuenti casi esonero ed esclusione da obbligo presentazione denuncia redditi 2016

È ormai prossimo il momento di compilare e inviare la propria dichiarazione dei redditi, sia essa 730/2017 o Redditi PF 2017. Molti contribuenti, tuttavia, percepiscono importi che non devono essere indicati in dichiarazione, in quanto non assoggettati a imposta. Vediamo quali sono.

La dichiarazione dei redditi non è obbligatoria per tutti i contribuenti, infatti, vi sono dei casi di esclusione, previsti dalla Legge Italiana che, esonerano dall’obbligo taluni soggetti, qualora sussistano determinate condizioni, limite di reddito e tipologie di contribuenti.

La dichiarazione dei redditi 2017 quando non è obbligatoria? La dichiarazione dei redditi non è obbligatoria quando il contribuente si trova in determinati casi, previsti dalla legge, che esonerano i cittadini dall’obbligo di presentazione del modello 730 o Unico 2017, quando il tipo di reddito percepito non va dichiarato e quando il reddito percepito non supera una determinata soglia.

Anche nel caso in cui il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione, può farlo lo stesso mediante modello 730 o Unico, per fruire delle spese detraibili e spese deducibili fiscalmente ai fini IRPEF, circa una serie di spese per gli eventuali oneri sostenuti nel corso del 2016 nel suo interesse o per conto del coniuge e del familiare a carico, oppure, per richiedere il rimborso di eccedenze di imposta effettuate nel corso della precedente dichiarazione o da acconti versati nel 2017.

I redditi che non vanno dichiarati sono molteplici: rendite, alcune pensioni, alcune borse di studio.

Nelle Istruzioni ministeriali dei dichiarativi c’è un elenco dettagliato che riportiamo qui di seguito.

Va ricordato innanzitutto che le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Ugualmente non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi esteri. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Sono considerati redditi esenti e quindi da non indicare in dichiarazione:

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono inoltre esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.

In riferimento alle borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario, in base al D. Lgs n. 68/2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. n. 398/1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per l’attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art.6, § 1, e dell’art.7, § 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.

Per completezza ricordiamo che non vanno inserite in dichiarazione anche alcune tipologie di redditi che sono comunque certificati da CU e che scontano già un’imposta. Trattasi di redditi:

  • assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (punti dal 481 al 483 della CU);
  • assoggettati a tassazione separata (punti dal 511 al 514 della CU);
  • redditi derivanti da associazione sportiva dilettantistica (punt1 i-4-6-7 della CU lavoratori autonomi). L’art.37 della Legge 342/2000 prevede per tale tipologia che:
    • i primi 7.500 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; se trattasi dell’unico importo percepito per tale tipologia di reddito non va indicato in dichiarazione;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

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