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Fondo emergenza Agenzie di viaggio e Tour operator

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RISTORO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DA COVID-19

Le istanze per l’accesso al fondo dovranno essere presentate mediante procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto.


LO SPORTELLO TELEMATICO SARA’ ACCESSIBILE A PARTIRE DAL 21 SETTEMBRE 2020 (ORE 10:00) PER UNA DURATA DI 15 GIORNI LAVORATIVI, DUNQUE FINO AL 09 OTTOBRE 2020 (ORE 17:00).

I soggetti di cui al comma 1, si legge nel testo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco codici Ateco: 79.11 e 79.12. 2;
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

I soggetti interessati presenteranno domanda in via telematica entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso ministeriale e secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo. Nella domanda i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

L’ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto Rilancio è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue: “20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto. 4.

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