Imprese Turistiche: Contributo e credito imposta 80%
Contributi a fondo perduto e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche: il Ministero del Turismo ha pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 9 del D.L. n. 152/2021 (Decreto PNRR) un avviso pubblico recante le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.
PNRR e incentivi turismo: l’Avviso del Ministero
In particolare, con l’Avviso vengono definite le modalità applicative per l’erogazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo, specificando:
- le tipologie di imprese turistiche ammesse agli incentivi, le tipologie di interventi ammessi, le soglie massime di spesa ammissibile, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
- le procedure per l‘ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
- le procedure per l’ammissione delle spese e il riconoscimento del contributo a fondo perduto;
- le procedure per il riconoscimento del finanziamento a tasso agevolato;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei contributi;
- le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 Ml C3 del PNRR.
Il limite di spesa complessivo è pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali, così ripartiti:
Gli incentivi sono concessi nel limite di spesa di:
- 100 milioni di euro per l’anno 2022;
- 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 40 milioni di euro per l’anno 2025;
Il 50% dei fondi sono riservati ad interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, mentre il 40% è dedicato ad interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Incentivi settore turismo e fondi PNRR: i beneficiari
Gli incentivi sono destinati a:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I beneficiari devono rispettare le seguenti condizioni:
- essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- in alternativa, essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.
Inoltre ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.
Incentivi turismo: crediti d’imposta e CFP
L’art. 2 dell’Avviso specifica che possono essere riconosciuti:
- un credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il lº febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021;
- un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Entrambi gli incentivi possono essere riconosciuti in favore della stessa impresa, a condizione che il cumulo, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
Incentivi settore turismo: interventi ammessi
All’art. 4, l’Avviso definisce gli interventi ammissibili, ossia:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione sismica, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 503/1996
d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. n. 503/1996;
e) realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000;
f) interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
g) acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;
A pena di decadenza dall’incentivo, gli incentivi devono:
a) riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività previste all’art. 2 dell’Avviso;
b) essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
c) recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto;
d) iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;
e) essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Incentivi turismo: come fare domanda
Le imprese interessate devono presentare apposita domanda esclusivamente sulla piattaforma online del Ministero, le cui modalità di accesso saranno definite entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso; ci saranno trenta giorni di tempo per la presentazione della domanda.
Nella domanda vanno indicati:
- gli elementi anagrafici;
- la tipologia degli interventi previsti;
- gli incentivi richiesti, precisando se intende richiedere il riconoscimento di entrambi oppure se si richiede solo il credito di imposta o il contributoa fondo perduto
- il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa, nonché, con riferimento all’importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l’eventuale sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. n. 152/2021;
- la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- le spese per le quali intende fruire del finanziamento;
- se intende richiedere un anticipo non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto.
Inoltre i soggetti beneficiari devono essere:
- in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- in regola con la normativa antimafia vigente;
- in situazione di regolarità fiscale.
Incentivi turismo: come usare il credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Erogazione del contributo a fondo perduto per il settore turismo
Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. Esso viene erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un anticipo non superiore al 30% del CFP.
Fondi Turismo: finanziamento a tasso agevolato
Infine, nellvviso viene specificato che è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.