Forfettarie e ISA: scadenza al 30 settembre
Proroga al 30 settembre per le tasse dei contribuenti che applicano gli ISA, compresi i Forfettari: chiariti i dubbi interpretativi con Risoluzione 64/E.
ISA: versamenti prorogati al 30 settembre 18 Giugno 2019 Ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e di quelle IRAP e IVA, per i soggetti economici che applicano gli ISA, i nuovi indici di affidabilità fiscali che hanno preso il posto degli studi di settore: la novità è contenuta nella legge di conversione del Decreto Crescita, approvata in via definitiva.
Tre mesi in più, dunque, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno (che resta valida per le altre tipologie di contribuenti).
L’articolo 12 quinques, comma 3, prevede che «per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale», i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, e dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Per risolvere il problema interpretativo sollevato da più parti sullo slittamento anche i contribuenti forfettari: con la risoluzione 64/E del 28 giugno, l’Agenzia delle Entrate specifica che la proroga si applica anche ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014).
Dunque, lo slittamento a settembre si applica a tutti i contribuenti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività in questione, indipendentemente dal fatto che applichino o meno gli ISA (purchè dichiarino ricavi o compensi entro la soglia stabilita, per ciascun indice, dal relativo decreto attuativo).
Per questo motivo, sono ammessi alla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano:
- il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014),
- il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011),
- altre tipologie di criteri forfetari.
Gli ISA (comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017) riguardano attività economiche del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo.
Il dubbio interpretativo nasceva, oltre che dal mancato riferimento esplicito nel testo del provvedimento, anche dalle motivazioni addotte per la proroga nelle relazioni tecniche di accompagnamento al decreto, ad esempio permettendo ai contribuenti di disporre di un maggior lasso di tempo per le valutazioni correlate alla dichiarazione di maggiori componenti positivi di reddito ai fini ISA.
Si è dunque reso necessario una tempestiva interpretazione autentica a chiarire definitivamente il dubbio trattandosi di una scadenza ormai vicina (il 30 giugno).
Sottolineiamo infine che la legge prevede esplicitamente che i nuovi termini (il 30 settembre) valgono anche per «i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi» (redditi in forma associata e opzione per la trasparenza fiscale).