IMU-TASI 2016: aliquote, calcoli e scadenze
IMU-TASI 2016: aliquote, calcoli e scadenze
Quest’anno in materia IMU, in vista della scadenza della prima rata (16 giugno) è tutto più facile: niente TASI sulla prima casa, mentre per l’IMU-TASI sugli altri immobili si applicano per l’acconto le aliquote 2015. Come fa il contribuente a conoscerle? Consultando il sito web del Comune dove è situato l’immobile – sui portali delle diverse amministrazioni comunali c’è sempre una sezione dedicata alle tasse sugli immobili, dove vengono specificate le aliquote di riferimento e i metodi di calcolo per l’acconto 2016 e per il saldo.
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Aliquote
Per consultare rapidamente le aliquote ed eventuali nuove delibere 2016 di diversi Comuni è utile lo strumento ufficiale fornito dal Dipartimento delle Finanze, che pubblica tutti i regolamenti comunali emanati entro le scadenze di legge.
Cliccando sul pulsante “Delibere aliquote IMU e TASI” si accede al servizio telematico che, selezionando il Comune di appartenenza (è possibile farlo direttamente o cliccare sulla Regione e poi selezionare il Comune dall’elenco che compare). Se si sceglie di consultare le delibere 2016, appare la dicitura:
“il versamento della prima rata dell’IMU 2016 e della prima rata della TASI 2016 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016 sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote applicabili, con riferimento a ciascuno dei due tributi, per l’anno 2015“.
Per consultare le delibere 2015, quando si seleziona il Comune bisogna scegliere anno delibera 2015. Esiste anche il pulsante relativo al 2016 ma le eventuali delibere già approvate non servono per l’acconto di giugno.
Calcolo
Ci sono poi una serie di strumenti online, fra i quali quello di PMI.it. Bisogna inserire i dati relativi al proprio immobile, compilando gli appositi campi, e il sistema calcola l’importo dell’imposta. E’ tuttavia necessario conoscere già l’aliquota da applicare in base alla delibera del Comune in cui si trova l’immobile, che è possibile consultare cliccando sul pulsante “cerca delibere“. Si arriva sulla pagina generale del servizio del Dipartimento delle Finanze dalla quale si può inserire il Comune di appartenenza (bisogna ricordarsi di selezionare l’anno 2015).
Fra gli altri calcolatori online, segnaliamo quello di amministrazionicomunali.it, che consente anche di stampare il modello F24. Qui, non è necessario conoscere l’aliquota, inserendo nello spazio apposito il codice del comune in cui si trova l’immobile, il sistema fornisce automaticamente l’aliquota. Analogo servizio su Riscotel.it, anch’esso utilizzabile senza conoscere le aliquote: quando si digita il Comune, il sistema seleziona le aliquote applicabili: nel caso in cui risulti che le aliquote non sono verificate, bisogna cercarsele manualmente selezionando il pulsante relativo alla consultazione delle delibere IUC del proprio Comune, che rimanda al portale del Dipartimento delle Finanze.
Pagamento
Come l’anno scorso, il contribuente può scegliere di pagare l’acconto 2016 applicando le nuove aliquote eventualmente già deliberate dal proprio Comune. Per conoscerle, bisogna scegliere l’anno 2016 se si passa dal sito del Dipartimento delle Finanze. Oppure si verifica direttamente presso il Comune di appartenenza. Nei casi in cui le aliquote siano state ridotte, questa è la soluzione più conveniente. Si rischia però di dover poi fare un conguaglio più alto a dicembre, perché i comuni fino a ottobre hanno tempo per cambiare le delibere IMU-TASI.
Normativa
La Legge di Stabilità ha introdotto una serie di cambiamenti di cui tener conto: le imprese non pagano più l’IMU sugli imbullonati ed è cambiata la legge sull’esenzione IMU terreni agricoli. Ricordiamo tutti gli immobili esenti da imposte in questo 2016:
- prima casa e pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9): TASI abolita dalla Legge di Stabilità;
- immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (esempio: abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o di cura);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
- terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, oppure che si trovano nei terreni montani o parzialmente montani;
- imbullonati imprese: le aziende devono, entro il 15 giugno, comunicare la relativa variazione catastale, escludendo i macchinari fissi al suolo dalla superficie;
- unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite a prima casa;
- unico immobile del personale di forze dell’ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto;
- fabbricati destinati ad alloggi sociali.
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fonte: pmi