Incentivi

Risparmio fiscale per gli investimenti ambientali

Agevolazioni ambientali (L.388/2000)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 6 – commi da 13 a 19 – sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese





La legge reca disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa, istituendo un sistema di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali. In particolare prescrive che:

  1. la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito (comma 13)
  2. per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15)
  3. le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16)
  4. le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui al punto 3), l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17)

Per la presentazione da parte delle imprese della comunicazione relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 17, della precitata legge 388/2000, CONTATTACI.
Ai fini del predetto invio, a partire dal 1° settembre 2016 le imprese saranno tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web raggiungibile dalla predetta sezione, alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

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