Contributi

Assunzione nuovo tempo indeterminato senza tutele crescenti

L’entrata in vigore del Jobs Act (D.lgs 23/2015 in Gazzetta Ufficiale 54/2015), con la riforma del contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’introduzione delle tutele crescenti in materia di licenziamento (al posto del classico Art.18) è di fatto un disincentivo alla mobilità dei lavoratori: cambiare azienda, fosse anche per un trattamento economico ed un inquadramento migliore, significa dire addio al “posto sicuro” che il vecchio tempo indeterminato garantiva. Ma un rimedio sembra esserci.

Mobilità

Le nuove regole si applicano a tutti i nuovi assunti mentre non valgono per i rapporti di lavoro già in corso al 7 marzo 2015 (entrata in vigore della legge), che rimangono disciplinati dal precedente articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) nelle aziende con più di 15 dipendenti. Dunque, a parità di contratto (indeterminato), cambiare lavoro è oggi più rischioso perché implica ricadere nelle tutele crescenti.

Deroghe al Jobs Act

Il rimedio per ovviare a questa situazione è rimesso all’autonomia contrattuale: neoassunto e datore di lavoro possono accordarsi in fase di contratto per l’applicazione di un regime di tutele (in caso di licenziamento) più favorevoli rispetto a quelle standard, tramite clausole di miglior favore rispetto al regime legale delle tutele crescenti. Le soluzioni pattizie percorribili sono ampie:

  • innalzamento indennità risarcitoria rispetto a quella spettante in applicazione del Jobs Act (ad esempio, rispetto ai 4 mesi previsti in caso di licenziamento illegittimo nei primi due anni di contratto);
  • attribuzione di un’anzianità convenzionale, valevole anche ai fini dell’individuazione della tutela in caso di licenziamento;
  • stessa tutela riservata ai lavoratori a tempo indeterminato con le regole previgenti;
  • clausola di durata minima garantita, ossia impegno delle parti a non recedere dal rapporto per un periodo di temo prestabilito, salvo impossibilità della prestazione o giusta causa di recessi tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.
fonte: pmi.it