Innovation Manager iscrizione
i requisiti per l’accesso all’elenco
È in corso di pubblicazione in G.U. l’attesissimo Decreto attuativo del Mise in materia di voucher innovation manager.
L’incentivo, consistente in un contributo a fondo perduto in forma di voucher, è una novità introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019): la misura è rivolta alle Pmi e finalizzata ad incentivarne il ricorso a consulenze specialistiche rese da qualificati innovation manager per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.
L’attuazione del contributo era sospesa in attesa del decreto attuativo del Mise, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, a cui la norma primaria aveva demandato l’istituzione di un apposito registro di innovation manager e la definizione dei requisiti dei consulenti qualificati nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali di presentazione delle domande ed erogazione del voucher.
Si esaminano di seguito i principali elementi della disciplina affrontati dal D.M. 07.05.2019, con la precisazione che, allo stato attuale, l’agevolazione non risulta ancora operativa, rinviando, a sua volta, ad un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.M. sul sito istituzionale del Mise, la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager e delle società di consulenza qualificate.
Sotto il profilo dell’ambito applicativo soggettivo il decreto attuativo definisce i requisiti di accesso delle imprese beneficiarie, delineando un’ampia platea di soggetti potenzialmente destinatari.
I requisiti, da verificarsi alla data di presentazione della domanda e alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono i seguenti:
Ambito applicativo soggettivo | Micro, piccole e medie imprese con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile e fiscale adottato; operanti in qualsiasi settore di attività, ad eccezione dei comparti esclusi dall’articolo 1 Regolamento UE 1407/2013; non destinatarie di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001; in regola col versamento dei contributi previdenziali; non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; che non si trovino nella situazione di aver beneficiato e di non aver successivamente non rimborsato o depositato su un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero per decisione della C.E. che l’ha dichiarato illegale e incompatibile col mercato comune. |
L’agevolazione spetta dunque alle sole micro, piccole e medie imprese, individuate secondo i seguenti criteri dimensionali di effettivi e soglie finanziarie definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE:
Dimensione d’impresa | Effettivi: numero persone occupate (ULA) | Soglie finanziarie: fatturato annuo o totale di bilancio annuo |
Microimpresa | Meno di 10 | Non superiore a euro 2 milioni |
Piccola impresa | Meno di 50 | Non superiore a euro 10 milioni |
Media impresa | Meno di 250 | Fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni Totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni |
È inoltre espressamente prevista la fruizione dell’incentivo fiscale alle imprese che aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, sia nella forma di “rete-contratto”, sia di “rete-soggetto”.
Il contratto di rete deve prevedere, tra le altre:
- l’adesione di sole Pmi in possesso dei requisiti sopra esposti e in un numero minimo di 3;
- una collaborazione effettiva e stabile tra le imprese;
- un programma comune di sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 o di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- nel caso di “rete-contratto” la nomina dell’organo comune, che assume la veste di mandatario dei partecipanti.
L’ambito applicativo oggettivo della nuova agevolazione riguarda i costi effettivamente sostenuti e documentati per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere:
- i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
- i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
L’elenco analitico delle materie ammissibili è riepilogato, per ciascuna fattispecie, nella seguente tabelle sinottica:
Ambito applicativo oggettivo | |
Tecnologie abilitanti 4.0 | a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyber-fisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali innovazione dei processi di valorizzazione di segni distintivi dell’impresa (“branding”) e sviluppo commerciale verso i mercati; p) programmi di open innovation. |
Processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa | a) applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa dell’impresa: nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro; b) accesso ai mercati finanziari e dei capitali attraverso: avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati e non partecipazione al Programma Elite, apertura del capitale di rischio ad investitori indipendenti specializzati nel private equity o venture capital, utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale (equity crowdfunding, invoice financing, emissione di minbond). |
È espressamente prevista l’esclusione di servizi di consulenza specialistica relativi ad ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali, tra cui servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, di promozione commerciale o pubblicitaria.
Condizione necessaria per la fruizione del beneficio è la sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti di imprese beneficiarie e una società di consulenza o un manager qualificato iscritto nell’elenco di durata non inferiore a nove mesi: il contratto deve prevedere contenuto, finalità e modalità organizzative.
La sottoscrizione del contratto deve inoltre essere successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, in coerenza con la finalità incentivante della misura.
Il contributo spetta per i periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura variabile in funzione della dimensione d’impresa, sia per quanto concerne l’ammontare del voucher definito in misura percentuale sulla spesa sostenuta, sia per quanto concerne il limite annuo massimo agevolabile:
Dimensione impresa | Misura del contributo | Limite massimo annuo |
Micro e piccola impresa | 50% | euro 40.000 |
Media impresa | 30% | euro 25.000 |
Reti d’impresa | 50% | euro 80.000 |
Il Decreto attuativo ha inoltre introdotto un ulteriore limite di ammissibilità di una sola domanda di contributo per ciascuna impresa e ciascuna rete lungo tutta la durata dell’agevolazione: solo in caso di mancato accoglimento della domanda sul 2019 è possibile ripresentare una domanda per il 2020.
Il contributo, conformemente ai principi generali degli “aiuti de minimis”, non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili.
I requisiti dei consulenti qualificati per essere iscritti nell’elenco di prossima istituzione, da verificarsi al momento di presentazione della domanda, divergono a seconda che si tratti di persone fisiche (innovation manager) o giuridiche (società di consulenza):
Requisiti | |
Persone fisiche | Accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso: Unioncamere, Associazioni di rappresentanza dei manager ed organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali, Le Regioni, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe, oppure in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: Dottorato di ricerca nelle seguenti aree Area 01 Scienze matematiche e informatiche 02 Scienze fisiche 03 Scienze chimiche 05 Scienze biologiche 09 Ingegneria industriale e dell’informazione 13 Scienze economiche e statistiche Master universitario di II livello nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 1 anno di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile, Laurea magistrale nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 3 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile, Svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile. |
Persone giuridiche | Società operanti nel settore delle attività di consulenza: con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente; società di capitali; non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; non soggette a condanne penali con sentenza definitiva; che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi oppure accreditate presso gli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager od organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali oppure presso le Regioni o Province autonome, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe. In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche. |
Possono infine presentare domanda di iscrizione all’elenco:
- i centri di trasferimento tecnologico in abito Industria 4.0,
- gli incubatori certificatori di start-up
Il D.M. introduce un limite quantitativo molto restrittivo per l’attività degli innovation manager: ogni manager potrà stipulare, in un anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante ai fini dell’agevolazione.