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La fattura semplificata

Dal 1° gennaio 2013, la legge n. 228/2012 ha previsto la possibilità per tutti i soggetti passivi Iva (quindi sia imprese che professionisti) di emettere una fattura semplificata per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per le note di variazione.

Rispetto alla fattura ordinaria in alternativa all’indicazione della ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza del cessionario o committente, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, in caso di soggetto stabilito in Italia, oppure il numero di identificazione Iva del relativo Stato, in caso di soggetto stabilito in altro Stato Ue (articolo 21-bis del Dpr 633/1972).

Inoltre non deve essere esposta l’Iva in trasparenza ma il corrispettivo viene indicato con Iva compresa (indicando l’aliquota per consentire lo scorporo dell’imposta).

Date le ridotte informazioni che devono essere indicate nonché il ridotto importo dell’operazione la categoria di soggetti che potrebbero maggiormente beneficiare della fattura semplificata sono i ristoranti e le pizzerie.

Si precisa infine che la fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie e per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato Ue. (articolo 21-bis, comma 2, lettera a) e b) del Dpr 633/1972).

IVA, fattura semplificata: elementi obbligatori

La normativa di riferimento sulla fattura semplificata è contenuta dall’articolo 21 bis del d.p.r. 633/1972. In questa norma si elencano tutti i requisiti e gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati dalla fattura semplificata ovvero:

  • data di emissione;
  • numero progressivo;
  • dati identificativi del cedente/prestatore, dell’eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione, compreso il numero di partita IVA;
  • dati identificativi del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione;
  • descrizione dei beni ceduti o servizi resi;
  • ammontare complessivo del corrispettivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • nel caso delle note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.