Lavoro occasionale: Comunicazione preventiva obbligatoria
Il Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cosiddetto “Decreto fiscale”) con l’obiettivo di:
- Rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Contrastare il lavoro irregolare;
ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) consentendo all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui:
- Almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;
- A prescindere dal settore di intervento vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Lavoro autonomo occasionale: conversione in legge
Nel testo di conversione in legge del Decreto fiscale, si modifica ulteriormente l’articolo 14 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui l’Ispettorato accerti che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato:
- Senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- Ovvero inquadrato (ed è qui la novità) come “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Il nuovo testo dell’articolo 14 (come modificato in sede di conversione in legge) si preoccupa poi, come vedremo, di indicare le modalità di denuncia dei lavoratori autonomi occasionali.
Lavoratori autonomi occasionali: chi sono
L’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del Decreto fiscale riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente.
Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.
A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.
Dal punto di vista contributivo, invece, l’iscrizione alla Gestione separata INPS e l’applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore, il resto è in capo al committente) pari per il 2021:
- Al 33,72% in caso di soggetti non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- Al 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;
scattano soltanto al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare.
Il prelievo INPS è applicato sulla sola parte di compensi eccedenti i 5.000 euro.
Pertanto, le nuove disposizioni che prevedono la sospensione dell’attività dell’impresa nel caso in cui, in seguito ad accesso ispettivo, venga rilevata una percentuale di lavoratori irregolari pari al 10% dei presenti, riguarda:
- tutti i lavoratori presenti in azienda al momento dell’accesso ispettivo, per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva;
- i lavoratori autonomi occasionali in forza del nuovo obbligo di legge.
L’unica eccezione è costituita dalla circostanza per cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato nell’impresa.
Lavoro autonomo occasionale: modalità di comunicazione
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione l’articolo 14 del Testo unico prevede, con l’obiettivo di monitorare e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso, l’obbligo di segnalare preventivamente l’attività dei lavoratori autonomi occasionali con “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.
La comunicazione all’ITL sarà effettuata dal committente a mezzo, si legge nel disegno di legge, SMS o posta elettronica secondo le “modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81” in materia di lavoro intermittente.
L’articolo in questione prevede infatti l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.
La comunicazione che, come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27, non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello UNILAV di assunzione, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”.
Quest’ultimo dev’essere popolato da:
- Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro;
- Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.
Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:
- Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”);
- Email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
- “App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.
Lavoro autonomo occasionale: rinvio totale
Stando ai dossier parlamentari che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge, le nuove modalità di comunicazione imposte per i lavoratori autonomi occasionali replicheranno in toto quelle previste in materia di job on call. Di conseguenza, il rinvio operato dal nuovo articolo 14 del Decreto legislativo n. 81 agli obblighi previsti in materia di lavoro intermittente (definiti all’articolo 15 comma 3 del Dlgs. n. 81/2015) sarà totale.
Sul punto si attendono comunque indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Lavoro autonomo occasionale: sanzioni
Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Come si legge nel ddl di conversione, in tali ipotesi “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.