Nuovo Patent box, i chiarimenti dell’Agenzia
Si conclude la consultazione pubblica della Circolare n. 5/E del 2023 dell’Amministrazione finanziaria sul nuovo Patent box introdotto dal Decreto Legge n. 146 del 2021. Con essa arriva anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che adegua il Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 al nuovo contesto normativo.
Il Patent box, ricorda l’Agenzia in una nota, è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.
Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”).
Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente beneficia quindi direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl fiscale) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Pertanto, in luogo della parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di beni intangibili, il nuovo beneficio si sostanzia in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
A tal fine non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali. Di contro possono beneficiare del nuovo patent box i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene.
Dal punto di vista soggettivo possono accedere tutti i titolari di reddito d’impresa.
Eccetto i soggetti che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario e i soggetti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell’attività economica. Possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
Sul punto per accedere ai benefici del nuovo patent box è necessario esercitare l’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. Si tratta di un’opzione irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta. I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione è esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili. La possibilità di transitare dal vecchio al nuovo regime è consentita nel caso in cui non sia stata ancora sottoscritto con l’Agenzia delle entrate un accordo a conclusione della procedura pendente.
L’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) ha modificato l’art. 6 del D.L. n. 146/2021, confermando l’istituto della super deduzione dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità della percentuale agevolativa che passa dal 90% al 110%, escludendo l’ammissibilità degli investimenti in marchi e nel know-how ed abrogando il citato comma 9 dell’art. 6 che prevedeva il divieto di cumulo della nuova super deduzione con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Alla luce di tale evoluzione normativa, le due agevolazioni sono ad oggi cumulabili per quanto concerne i costi qualificabili come di ricerca e sviluppo, fermo restando che l’effettiva possibilità della contestuale fruizione dei due istituti è limitata esclusivamente ai casi in cui la ricerca risulti finalizzata alla creazione di un bene immateriale.
La disciplina del Credito d’imposta R&S infatti non è obbligatoriamente vincolata alla creazione di un bene intangibile, elemento invece essenziale per la fruizione del Patent Box.
Altro aspetto degno di nota è la decorrenza della possibilità di utilizzo dei due benefici fiscali. Il credito di imposta per R&S compete nel periodo di imposta in cui il costo viene sostenuto; la fruizione del nuovo Patent Box decorrerebbe dal momento in cui si ottiene la privativa industriale, con la possibilità di un recapture sulle spese sostenute negli otto anni precedenti all’ottenimento della privativa.