Patent Box 110%
È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Patent Box D.L. n. 146/2021
Importanti modifiche, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, il quale con l’articolo 6, ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
A seguito della conversione in legge della Legge di Bilancio 2022, è stata elevata dal 90 al 110 per cento, la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.
Innanzitutto ha chiarito quali sono i soggetti che possono beneficiare della detassazione, evidenziando che vi rientrano tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che rivestono la qualifica di investitore ossia, il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali nello svolgimento delle attività rilevanti.
L’Agenzia ricorda che, per attività rilevanti si intendono le attività classificabili come:
- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2, del D.M. 26 maggio 2020;
- innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
- design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
- di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Con riferimento alle spese agevolabili su cui applicare la maggiorazione del 110 per cento, viene evidenziato che rilevano, le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti.
Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.
Successivamente, l’Agenzia, individua tra le spese agevolabili oltre a quelle sopra menzionate:
- le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovodegli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
NOTA BENE – Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
Tali spese, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110 per cento, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.
Per le spese sostenute in vista dell’ottenimento di una nuova privativa industriale, agevolate nell’anno di ottenimento della privativa, con recupero di quelle degli otto anni precedenti, si fa riferimento alle sopra menzionate attività oltre a quelle di ricerca fondamentale e a quelle di ideazione e realizzazione di software.
La documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti dati, informazioni e determinati elementi.
La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:
- Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento;
- Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza della natura di investitore;
- Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del committente come sopra definito;
- Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti;
- Relazione tecnica, la quale deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare;
- Funzioni, rischi e beni dell’impresa
La sezione B in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, deve contenere le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità analitica, intestate ai singoli beni immateriali. La scheda può essere intestata a più di un bene immateriale. Inoltre, a ciascuna scheda deve essere allegato:
- Il costo del personale impiegato in attività rilevanti;
- e i costi promiscui sempre in relazione al personale, i beni e i servizi utilizzat solo in parte per lo svolgimento di attività rilevanti.
- Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di complementarietà.
NOTA BENE – Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il soggetto in possesso della sopramenzionata documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
La consegna della documentazione all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione.
Nel provvedimento, difatti, è anche evidenziato che, la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.