Contributi

Ravvedimento operoso meno caro

Il D. Lgs. 14/6/2024 n. 87, recante la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, in molte ipotesi prevede una mitigazione delle sanzioni rispetto alle previsioni attualmente in vigore.

Preliminarmente evidenziamo che le nuove disposizioni sanzionatorie, ai sensi dell’articolo 5 del richiamato decreto delegato, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Secondo il vigente articolo 13 del D. Lgs. 471/1997, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui è ridotta alla metà, con una ulteriore riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di versamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza.

Per effetto della modifica introdotta dl D. Lgs. 87/2024 la sanzione piena è ridotta al 25%. Ne consegue che in caso di ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è pari al 12,5% (la metà di quella piena). Analoga proporzionale riduzione si determina per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

La mitigazione delle sanzioni in parola si applica anche nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vale a dire nei casi della liquidazione automatica delle liquidazioni, nonché nelle ipotesi di controllo formale delle stesse.

La riduzione dell’aliquota sanzionatoria impatta anche sul calcolo del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D. Lgs. 472/1997, in riferimento, ripetiamo, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, vale a dire in relazione ai versamenti che scadono da tale data.

È il caso, ad esempio, delle ritenute operate nel mese di agosto, nonché dell’iva a debito relativa a tale mese, da versare entro il 16 settembre 2024.

Si segnalano, infine, le modifiche intervenute in tema di cumulo giuridico. Per effetto delle modifiche introdotte ai primi due commi dell’articolo 12 del D. Lgs. 472/1997, viene confermato che il cumulo giuridico non si applica in riferimento agli obblighi di pagamento e alle indebite compensazioni nemmeno quando sono commesse in diverse annualità