Regolarizzazione attività di criptovalute
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, trova attuazione l’articolo 1, commi da 138 a 142, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.
Pronti i modelli e le istruzioni per la regolarizzazione delle cripto-attività (violazioni del quadro RW) e dei relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.
Dopo aver versato la sanzione per le violazioni del monitoraggio fiscale e/o le eventuali imposte relative ai redditi omessi derivanti dalle cripto-attività, ci sarà tempo fino al prossimo 30 novembre 2023 per presentare la domanda di definizione. Possono accedere alla misura i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. La regolarizzazione è ammessa per le violazioni commesse per i periodi d’imposta, fino 2021, per i quali non sono ancora decorsi i termini per l’accertamento dei redditi o la contestazione delle violazioni da monitoraggio fiscale.
Mediante tale procedura i soggetti interessati possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RW, determinata nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
I medesimi soggetti che abbiano realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare anche la propria posizione reddituale attraverso la presentazione dell’istanza e il pagamento di un’imposta sostitutiva, determinata nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, oltre un’ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Non si tratta di una definizione dagli effetti illimitati. Ai sensi dell’articolo 1, comma 142, della Legge n. 197 del 2022 la procedura di regolarizzazione è condizionata alla dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite. In particolare, come definito nel provvedimento in commento, la regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.
Di conseguenza il corredo documentale è ingombrante. A tal fine il contribuente deve allegare al modello una relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Il riferimento è, ad esempio, alle contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, ai wallet address, ai numeri di transactionID. È onere del contribuente, inoltre, dimostrare con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza. Oltre tale documentazione sarà necessario allegare la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 (con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo).
Sotto il profilo operativo la trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna. Entro il termine del 30 novembre 2023 sarà possibile inviare un’istanza sostitutiva della precedente.
Una nota a margine. Nonostante la normativa non preveda alcun limite, il provvedimento attuativo dispone che le somme dovute non possano essere versate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997. La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti, da realizzarsi entro il 30 novembre 2023.
In caso di mancato perfezionamento della procedura non ci sarà scampo. L’istanza di regolarizzazione non produrrà effetti e l’ufficio potrà procedere con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.