Riscossione e pignoramenti sospesi fino al 31 gennaio
Decreto approvato: slitta al 31 gennaio lo stop alla riscossione, niente cartelle, avvisi né pignoramenti, imposta sui servizi digitali entro il 16 marzo.
Il Governo proroga la sospensione delle attività di riscossione. La precedente norma era scaduta il 31 dicembre dando il via libera al Fisco, ma un nuovo provvedimento ne stabilisce la ripresa a fine gennaio.
Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un decreto legge con novità in materia di accertamento fiscale e riscossione. Il decreto contiene lo slittamento dal 31 dicembre al 31 gennaio dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione.
Per quanto riguarda i versamenti, lo slittamento riguarda la scadenza dei pagamenti derivanti da cartelle esattoriali e avvisi esecutivi. Per chi avesse già provveduto in base alle vecchie scadenze non cambia nulla: i pagamenti effettuati dal primo gennaio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto restano validi, così come sono valide eventuali attività fiscali compiute. Per il resto, la sospensione opera senza soluzione di continuità con le precedenti proroghe, quindi dall’8 marzo 2020 oppure dal 21 febbraio per le prime zone rosse.Riscossione: i redditi e beni impignorabili 5 Gennaio 2021 Infine, è differita al 31 gennaio anche la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme eventualmente pagate nel periodo di sospensione sono valide e non vengono restituite.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. PUBBLICITÀ
Ci sono infine due scadenze fiscali parimenti prorogate: l’imposta sui servizi digitali in scadenza il prossimo 16 febbraio, che slitta al 16 marzo, e il termine per la relativa dichiarazione, che non è più il 31 marzo ma il 30 aprile 2021.