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Facolta di rivalsa 4% INPS regime dei minimi

I professionisti che non sono obbligati all’iscrizione in una cassa ad una cassa di previdenza devono iscriversi alla gestione separata Inps e hanno facoltà di addebitare in fattura il 4% a titolo di rivalsa Inps al committente.

I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non sono iscritti a un’autonoma cassa di previdenza (avvocati, commercialisti, architetti, giornalisti, ecc) sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995), cui sono tenuti a versare un contributo, calcolato applicando alla propria base imponibile le aliquote vigenti nell’anno, nei limiti del massimale previsto. La gestione separata dell’Inps è un regime contributivo che, appunto, accoglie i versamenti previdenziali di tutti i professionisti che non sono dotati di una cassa professionale di appartenenza, in quanto prestano un’attività di lavoro autonomo non regolata dall’iscrizione ad un albo o elenco professionale, come ad esempio gli amministratori di condominio, i consulenti informatici, i fisioterapisti, ecc.

La rivalsa Inps del 4%

I professionisti che esercitano un’attività per la quale non è prevista un’apposita cassa di previdenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. La gestione separata è un regime contributivo che prevede il pagamento di un contributi annuo, calcolato in percentuale sul reddito imponibile del professionista. Ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della Legge n. 622/1996: “ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 32/1995, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del DPR n. 917/76, hanno titolo di addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi“. In pratica, i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (e non l’obbligo, vedi Circolare Inps n. 112/1996) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato, fermo restando che resta a suo carico l’obbligo del pagamento dei contributi Inps. Addebitando la rivalsa il professionista, in pratica, fa concorrere alla propria contribuzione previdenziale il soggetto committente, chiamato a versare il 4% del compenso, a titolo di rivalsa del contributo previdenziale Inps.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale rivalsa Inps del 4%, qualora venga addebitata in fattura, per il professionista rappresenta un reddito e per questo non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso (ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del DPR n. 917/76). La rivalsa Inps del 4% deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d’acconto (articolo 25 del DPR n. 600/1973 e risoluzione 109/E/1996) e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 13 del DPR n. 633/1972).

Professionisti che applicano la rivalsa Inps

Hanno facoltà di applicare la rivalsa Inps del 4% in fattura, i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, ovvero coloro che svolgendo una professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, diversa da quella che da origine a reddito d’impresa, non hanno cassa professionale autonome e per questo sono tenuti all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell’Inps. Questi soggetti sono tenuti a versare autonomamente i contributi Inps dovuti alla gestione separata, con le stesse scadenze previste per i versamenti dovuti in base alla propria dichiarazione dei redditi (16/06 e 30/11 di ogni anno). Il contributo da versare per la gestione separata è calcolato in base ad una aliquota fissata dall’Inps (attualmente il 27,72%), da applicare al reddito professionale dell’anno. In questo modo si ottiene il contributo annuo dovuto, dal quale deve essere scorporato la rivalsa del 4% che il professionista ha facoltativamente applicato in fattura, al proprio committente.

Applicazione della rivalsa Inps

Il professionista che intende inserire in fattura la rivalsa Inps è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente. In particolare, è opportuno che l’applicazione della rivalsa sia indicata nel contratto sottoscritto tra le parti, riguardante la prestazione professionale richiesta al professionista. Per quanto riguarda, invece, la convenienza o meno di applicare la rivalsa Inps in fattura, possiamo dire che, nonostante essa rappresenti reddito per il professionista (e quindi contribuisca ad aumentare il reddito imponibile del professionista) la possibilità di addebitare al committente una parte della propria contribuzione Inps, è un aspetto da non sottovalutare. Per questo motivo consigliamo, ove possibile, ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps di applicare la rivalsa Inps del 4% in fattura.

La rivalsa Inps del 4% in fattura

Come abbiamo visto i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, per i quali non è previsto l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps, e pertanto hanno facoltà di applicare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa Inps, che costituisce reddito aggiuntivo per il professionista. Vediamo adesso come applicare in fattura la rivalsa Inps del 4% in fattura, a seconda del diverso regime fiscale di appartenenza del professionista.

Fattura con rivalsa Inps 4% Regime dei minimi 

Regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011)

Compenso prestazione professionale –  €. 1.000,00

Rivalsa contributo previdenziale Inps (4%) – €. 40,00

Totale fattura – 1.040,00

Fattura con rivalsa Inps 4% Regime forfettario

Regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014)

Compenso prestazione professionale –  €. 1.000,00

Rivalsa contributo previdenziale Inps (4%) – €. 40,00

Totale fattura – 1.040,00

Fattura con rivalsa Inps 4% in contabilità semplificata

Regime di contabilità semplificata con Iva e ritenuta d’acconto

Compenso prestazione professionale – €.  1.000,00

Contributo previdenziale Inps (4%) – €. 40,00

Totale compenso – €. 1.040,00

Iva del 22% sul totale compenso – €. 228,80

Totale Fattura – €.  1.268,80 (€. 1.040,00 + €. 228,80)

Ritenuta d’acconto 20% – €.  208,00 (€. 1.040,00 *20%)

Netto a pagare – €. 1.060,80

In pratica, nelle fatture che prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto e dell’Iva, la rivalsa Inps del 4% fa parte della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto e fa parte della base imponibile per l’applicazione dell’Iva. Il netto a pagare in questa fattura è dato dal totale compenso (compenso più rivalsa), a cui deve essere sommata l’Iva e sottratta la ritenuta d’acconto.

fonte: fiscomania.com