SRL obbligo del revisore
Uno degli argomenti più discussi in quest’ultimo periodo riguarda la nomina degli organi di controllo e di revisione nelle Srl e nelle cooperative, che risulta modificata dall’art. 379 del Codice della crisi di impresa. Chiariamo quali sono le principali novità.
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, si pone principalmente l’obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente e salvaguardare così la continuità aziendale, quando lo stato di crisi delle imprese è dovuto a particolari contingenze. La legge di riforma introduce una serie di novità al codice civile, modificando le norme in materia di diritto societario, rivedendo gli assetti organizzativi e societari con la nomina degli organi di controllo e di revisione nelle Srl e nelle cooperative.
Secondo le nuove regole la nomina di un organo di revisione o di un revisore diventa obbligatoria nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell’ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali:
In precedenza il rifermento era all’art. 2435 bis che prevedeva i seguenti parametri:
La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fanno scattare gli obblighi in discorso e la sufficienza del superamento anche di 1 solo parametro (e non di 2, com’era previsto dalla disposizione pre-vigente) imporranno a numerose Srl di nominare un revisore o un organo di controllo. In presenza dei requisiti sopra esposti, la norma richiede che la Srl nomini un revisore legale unico (o in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.
Il nuovo obbligo sarà applicabile entro i 9 mesi successivi al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Entro il 16 dicembre 2019 le Srl e le cooperative dovranno nominare l’organo di controllo o revisore e, se non adeguato, modificare lo statuto, verificando in sintesi i seguenti passaggi:
- Accertarsi circa il superamento anche di uno solo dei limiti negli anni 2017 e 2018.
- In caso di superamento di uno dei parametri indicati (per esempio sia nel 2017 sia nel 2018 si è registrata una media di dipendenti superiore alle 10 unità) devono essere verificate le disposizioni dello statuto sull’organo di controllo, con le seguenti ulteriori subordinate:
- non occorrerà effettuare alcuna modifica allo statuto in presenza di riferimenti generici quali “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi previsti dalla legge” o “La società può nominare, ai sensi dell’art. 2477, c. 1 C.C., un organo di controllo o un revisore e nei casi previsti dal suddetto articolo la nomina è obbligatoria” o frasi analoghe che, in ogni caso richiamano solo l’art. 2477 C.C;
- occorrerà effettuare una modifica statutaria in presenza di riferimenti all’art. 2435-bis C.C., quando l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sia legato ai limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, con una previsione del tipo “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis C.C.” o altre formulazioni analoghe oppure non è previsto nulla in tema di controllo.
In occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nei casi in cui si rende obbligatoria la nomina del revisore, la società potrà già prevederne la nomina nella prossima assemblea per l’approvazione del bilancio 2018.