Super deduzione al 90% dei costi R&S: abrogato il Patent box
L’art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (d’ora in poi “DL Fiscale”) ha previsto l’abrogazione del Patent box e la sostituzione di tale regime con l’introduzione di una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. “super deduzione”).
Il decreto riforma completamente l’agevolazione, trasformando quello che era un contributo pari alla detassazione del reddito attribuibile all’intangible in una super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e l’implementazione degli asset.
Infatti, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d’impresa (che erano stati esclusi dal Patent box);
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Un aspetto rilevante, non presente nella vecchia disciplina, riguarda l’alternatività tra la nuova agevolazione e il credito ricerca, sviluppo e innovazione. Come specificato al comma 9, i soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, nonostante l’extra-deduzione del 90% comporti sicuramente un vantaggio fiscale rilevante, c’è da considerare che mentre prima si poteva fare riferimento a due agevolazioni (Patent box e credito) ora sarà possibile sceglierne solo una, senza considerare che l’extra-deduzione è basata sui costi mentre la detassazione dell’ormai passato Patent Box era parametrato sui ricavi connessi, sicuramente superiori.
Se dunque l’intento della disciplina dovrebbe essere quello di incentivare gli afflussi di capitale straniero in Italia, promuovendo gli investimenti in ricerca e sviluppo nel territorio, risulta difficile comprendere come la riduzione del vantaggio fiscale, in virtù di una “semplificazione” normativa annunciata nel testo della norma ma difatti, considerato che ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate deve essere rilasciato, ancora non testata, possa effettivamente essere d’aiuto.
Anche per quest’agevolazione è infatti stato previsto un regime di “penalty protection”, al pari del vecchio Patent Box, qualora il contribuente indichi le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.
Il contribuente, inoltre, dovrà indicare il possesso della documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta da comprendere, nell’attesa del provvedimento, l’ampiezza e la complessità di tale documentazione.