Contributi

Tax credit per i versamenti in favore di società sportive: una norma dal “raggio” limitato

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti non possono essere considerate società sportive. Ciò perlomeno nell’accezione e ai fini della determinazione dell’ambito applicativo dell’art. 81 della “manovra d’estate 2020”, che ha previsto e disciplinato una nuova ipotesi di Tax credit.

La soluzione negativa si desume sulla base di un’interpretazione letterale di tale disposizione e dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il Tax credit per le società sportive – Il legislatore della “Manovra d’agosto” ha inteso incentivare il “finanziamento” delle società sportive non solo dilettantistiche, ma anche professionistiche. La previsione è contenuta nell’art. 81 la cui rubrica è “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il beneficio è limitato al solo anno 2020, in favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali, che effettuano investimenti i campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuando versamenti nei confronti dei “sodalizi sportivi”.

In particolare, viene riconosciuto ai soggetti eroganti un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento delle somme versate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il successivo 31 dicembre.

Le società sportive devono però praticare attività ammesse ai giochi olimpici e devono dimostrare di svolgere un’attività sportiva giovanile.

Sono ad esempio escluse alcune attività che, pur essendo riconosciute sportive, cioè in presenza della relativa Federazione nazionale competente, non sono discipline olimpiche. È questo il caso, ad esempio, della disciplina degli scacchi.

Il beneficio è “doppio” in quanto il soggetto erogante non solo maturerà il diritto a fruire del credito di imposta, ma potrà considerare in deduzione il costo sostenuto come spesa di pubblicità, ovvero di sponsorizzazione.

L’ambito applicativo della disposizione – L’ambito applicativo della disposizione non è del tutto chiaro. L’art. 81 della “Manovra” considera tra i soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali. Non è chiaro, però, se all’interno della norma possano essere ricondotti anche gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività di tipo istituzionale. In tale ipotesi, se la soluzione fosse positiva, l’ente non commerciale potrebbe utilizzare il credito d’imposta a scomputo di altri tributi o contributi eventualmente dovuti Ad esempio, la compensazione potrebbe essere effettuata con le ritenute Irpef e i contributi eventualmente da versare per i lavoratori dipendenti.
Invece, per quanto riguarda i soggetti beneficiari, la disposizione in commento “restringe” la nozione di società sportiva. In buona sostanza devono essere presi in considerazione unicamente i soggetti espressamente menzionati come le leghe, le società sportive professionistiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico gestito dal CONI.

La disposizione, quindi, ha un ambito ben più limitato rispetto all’art. 67 del TUIR. Tale disposizione considera come redditi diversi, le somme corrisposte dal CONI, dalle Federazioni nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di promozione sportiva, e da ogni altro organismo esercente attività sportiva dilettantistica. Pertanto, tutti i predetti soggetti sono stati nella sostanza considerati, anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 69, società sportive. In tale ipotesi, i compensi corrisposti nell’anno, ivi comprese le indennità e i rimborsi forfetari di spese, se non hanno superato la soglia di 10.000 euro, risultano completamente detassati. Il limite soggettivo è rappresentato dalla previsione dell’art. 67. Ora, invece, affinché maturi il credito di imposta del 50 per cento calcolato sui contributi versati, si deve fare riferimento unicamente ai soggetti beneficiari indicati dal citato art. 81 della “Manovra”. Pertanto, le somme versate a tale titolo, in favore di una Federazione sportiva nazionale, non faranno maturare il beneficio in esame.

Le somme erogate a titolo di campagna pubblicitaria o per le sponsorizzazioni devono essere di importo non inferiore a 10.000 euro. Inoltre, i percipienti devono aver conseguito nel periodo di imposta 2019 ricavi almeno pari a 200.000 euro, fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati in favore delle società sportive che hanno optato per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva di cui alla legge n. 398/1991.
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